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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 26/11/2018, n. 2022
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- Deliberaz. G.R. 31/05/2019, n. 863
- Deliberaz. G.R. 15/04/2019, n. 562
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e in particolare l'articolo 9 "Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori"; - la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49"; - la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)"; Rilevato che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato "Esercizi commerciali polifunzionali", il quale prevede: - al comma 1 che "Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati."; - al comma 2 che "Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività: |
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Allegato A - Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei serviziAl fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 di modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ha previsto che i Comuni possano promuovere nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la presenza di "esercizi commerciali polifunzionali" ossia, esercizi nei quali l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitate unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualme |
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Allegato B - Definizione dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionaleAi fini dell'attribuzione della denominazione di "Esercizio commerciale polifunzionale", l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, è esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macro-categorie di cui ai sotto riportati punti 1), 2) e 3): 1) ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa; c) rivendita di giornali e riviste; d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati. 2) ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA: a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni; b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste; c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni; d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point; e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario; f) servizi di informazione turistica; |
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