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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 16/07/2015, n. 11
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L. R. Emilia Romagna 16/07/2015, n. 11
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Art. 1 - Principi e finalità generali1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure effi |
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Art. 2 - Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti, di seguito denominata “Strategia regionale”. 2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione |
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Art. 3 - Soluzioni abitative1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare: a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e d |
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Art. 4 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 19991. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (N |
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Art. 7 - Art. 9 - Omissis
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