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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/02/2016, n. 242
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/02/2016, n. 242
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/02/2016, n. 242
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 02/05/2016, n. 641
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso che la L.R. 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti", stabilisce all'art. 3, comma 1 che "La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare: a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni; b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private; c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali; d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa"; Visto l'art. 3, comma 4 della medesima L.R. n. 11/2015 che prevede: - che per sostenere la realizzazione degli interventi sopra richiamati la Regione possa concedere contributi ai Comuni o alle loro unioni; - che la Giunta regionale, con proprio atto, disciplini modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere; Visti inoltre i seguenti articoli: - n. 2, comma 3, che indica che i Programmi per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti (da qui Programmi) devono essere integrati nell'ambi |
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Allegato 1 - Modalità e criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 11/2015, art. 3, comma 41. Soggetti destinatari e finalità dei contributi I soggetti destinatari dei contributi sono i Comuni e loro Unioni. Gli interventi da finanziare con il presente provvedimento tramite i contributi previsti dall'art. 3 comma 4 della L.R. n. 11/2015 sono finalizzati al superamento delle aree sosta pubbliche di grandi dimensioni e di tutte quelle situazioni di grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale che caratterizzano alcuni insediamenti di persone appartenenti alle comunità rom e sinte. Il superamento delle aree di sosta dovrà essere attuato, ai sensi della L.R. n. 11/2015, art. 3, comma 1, lettere b) e c), attraverso la transizione abitativa: - alle microaree familiari; - a forme abitative tradizionali. Per "intervento" ai fini del presente bando, si intendono l'insieme di azioni, finanziate con risorse in conto capitale e/o spesa corrente come di seguito descritte, volte al superamento di una specifica area sosta o insediamento caratterizzato da grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale. Pertanto sarà necessario, in fase di formulazione della domanda di contributo, evidenziare separatamente descrizione e quadro economico di ciascun intervento, al fine di consentirne la corretta valutazione degli stessi, sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 4.2. Gli interventi da finanziare devono essere individuati nell'ambito del "Programma per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti", di cui all'articolo 2 comma 3 della L.R. n. 11/2015, da elaborare attraverso una fattiva e continuativa collaborazione fra competenze del Servizio sociale e dei Servizi adibiti al governo del territorio (Urbanistica, edilizia, ecc..) del Comune, sia nella fase istruttoria che in quella realizzativa e di monitoraggio/controllo. L'art. 2 comma 3 della L.R. n. 11/2015 stabilisce che i "Programmi per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti" devono essere integrati nell'ambito dei piani di zona. Considerato che, come indicato all'art. 3 comma 4 della medesima Legge, ai fini della concessione dei contributi, viene data priorità "... ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale...", nelle more della nuova programmazione regionale, i Programmi presentati: - potranno rappresentare uno "stralcio" del programma complessivo, riferito esclusivamente agli interventi oggetto della richiesta di contributo; - dovranno essere approvati in sede di Comitato di Distretto. Detto Programma "stralcio" dovrà contenere i seguenti elementi: - individuazione dell'area/delle aree e dei nuclei familiari N1 coinvolti; - definizione per ciascun nucleo del percorso di uscita dal campo elaborato dai servizi sociali e concordato con gli interessati; - individuazione delle relative soluzioni abitative e dei tempi e strumenti previsti per la loro implementazione; - definizione della tempistica del processo di superamento delle aree sosta; - descrizione delle azioni di accompagnamento, che possono ricomprendere anche attività di mediazione, nonché interventi di tipo sociale, educativo, formativo, sanitario, ecc. finalizzati a favorire la completa autonomia dei nuclei; - fasi e tempistiche dell'intervento di accompagnamento e supporto. 2. Tipologia degli interventi ammissibili al contributo Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento, in conto capitale e in spesa corrente: A) Interventi in conto capitale: - acquisto, nell'ambito del territorio comunale, di terreni da destinare alla realizzazione di microaree familiari pubbliche; - realizzazione di microaree familiari pubbliche su terreni di proprietà dei comuni e loro unioni secondo le indicazioni contenute nella "Direttiva sui requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. n. 11/2015", approvata con Delib. G.R. n. 43/2016; - adeguamento delle microaree pubbliche esistenti ai requisiti fissati dalla direttiva sopra citata. A tale ipotesi sono equiparate le microaree realizzate abusivamente prima del 1° agosto 2015 e acquisite al patrimonio pubblico, ai sensi degli artt. 12, comma 8, e 13, commi 3 e ss., della L.R. n. 23/2004 e non più utilizzate dai nuclei che hanno realizzato la lottizzazione abusiva o la costruzione in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio. |
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