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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 31/05/2002, n. 9
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- L.R. 26/07/2007, n. 13
- L.R. 17/02/2005, n. 8
- L.R. 24/03/2004, n. 6
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Art. 1 - (Finalità e principi generali)1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. 2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare terri |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di: a) programmazione ed indirizzo generale; b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali; c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996; c bis) autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza |
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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d). 2. I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale sulla tutela e l'uso de |
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Art. 4 - (Direttive)1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a: a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini; b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) promuovere ed incentiva |
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Art. 4 bis - Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilo |
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Art. 5 - (Organismi di concertazione e di consultazione)1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato. |
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Art. 7 - (Vigilanza)1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in c |
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Art. 7 bis - Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica |
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Art. 8 bis - Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale1. In attuazione dell’articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricaden |
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Art. 9 - (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato)1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 nella misura stabilita dalla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni. 2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché |
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Art. 9-bis - (Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola)1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati. 2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normat |
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Art. 9 ter - (Clausola valutativa)1. L’Assemblea legislativa ese |
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Art. 10 - (Norme transitorie)1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9, è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2. 2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47. 3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione |
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Art. 11 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. |
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