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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/12/2021, n. 2285
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/12/2021, n. 2285
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/12/2021, n. 2285
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Testo del documento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati: - il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", ed in particolare: - l’art. 1, comma 3, che prevede che l’attività della Regione Emilia-Romagna sia finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell’ambiente, nonché con lo sviluppo dell’attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l’incremento delle risorse alieutiche; - l’art. 1, comma 4, che prescrive che l’utilizzo delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e debba pertanto essere esercitato in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche; - l’art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell’art. 3; |
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Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Le presenti Direttive, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9, disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti all’utilizzo, per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante la costa dell’Emilia-Romagna delimitato dagli attuali confini di competenza delle Capitanerie di Porto di Ravenna, a Nord, e di Rimini, a Sud.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione delle presenti direttive, valgono le seguenti definizioni: a. Molluschi bivalvi: organismi acquatici appartenenti al phylum dei molluschi, classe bivalvi, caratterizzati dal possedere una conchiglia formata da due valve distinte incernierate tra loro. Tra i molluschi bivalvi ivi considerati sono solo quelli che possono essere oggetto di allevamento per l’alimentazione umana e a scopo riproduttivo; b. Concessione Demaniale Marittima: è il provvedimento che abilita il titolare ad occupare aree o beni del demanio marittimo o porzioni di mare, eventualmente realizzandovi opere o impianti, e ad utilizzarli in modo esclusivo; c. Concessionario: persona fisica o giuridica titolare di concessione demaniale marittima rilasciato da Ente pubblico che gli consente l’uso esclusivo di un bene del demanio; d. Titolare: persona fisica o giuridica beneficiaria di una concessione dalla pubblica amministrazione e, di norma, coincide con il concessionario. Nel caso di provvedimento di autorizzazione, il titolare è la persona fisica o giuridica destinataria dell’autorizzazione stessa; e. Addetti: sono considerati addetti delle imprese ittiche, iscritte nel Registro delle imprese di Pesca di cui agli artt. 63 e seguenti del D.P.R. n. 1639/1968 in possesso di Licenza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’allevamento di molluschi bivalvi, i soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo. f. Imprenditore ittico: ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è “imprenditore ittico” il titolare di licenza di pesca, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse, nonché l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui alla successiva lettera h. g. Pesca Professionale: ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è definita pesca professionale l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. h. Acquacoltura: ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e dell’art. 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è definita acquacoltura l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 2. Ai fini dell’applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di attività di pesca, acquacoltura e attività ad esse correlate nei beni del demanio marittimo (ancorché delle sacche marine, delle aree lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel demanio marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa dell’Emilia-Romagna, sono considerati “addetti” dell’impresa di pesca professionale iscritta nel Registro di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 1639/1968, gli imprenditori ittici, soci della stessa, che svolgono attività di acquacoltura, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, esclusivamente se iscritti negli elenchi CD/IAP dell’INPS, per i quali si applicano le disposizioni previste per l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e per il Coltivatore Diretto (CD) e che pertanto sono sottoposti alle medesime disposizioni in materia di iscrizioni, abilitazioni e autorizzazioni. Inoltre, tali soggetti devono essere regolarmente iscritti al Registro dei Pescatori Marittimi, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1639/1968, fatte salve le previsioni di cui alla Circolare 9 giugno 1992, Prot. n. 622.1034 dell’Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto. 3. In considerazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 4/2012 in forza del quale sono considerati imprenditori ittici anche i titolari di licenza di pesca, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 153/2004, che esercitano, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale, sono considerati altresì “addetti” delle imprese di pesca che esercitano attività di acquacoltura e in possesso di Licenza di concessione demaniale marittima per l’allevamento di molluschi bivalvi, entro il limite massimo del 15% del totale degli addetti effettivi dell’impresa: a) I soggetti che esercitino la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente che siano iscritti al regime previdenziale e assistenziale di cui alla Legge n. 250/1958, nonché nel Registro dei Pescatori Marittimi (art. 32 del D.P.R. n. 1639/1968), associati nell’impresa ittica o, in caso di esercizio della pesca in forma autonoma, che dichiarino di svolgere l’attività lavorativa di pesca in via esclusiva o prevalente in favore dell’impresa di pesca o di acquacoltura presso la quale gli stessi intendono essere considerati addetti; b) I soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano attività marittima in via principale e sono iscritti al regime previdenziale e assistenziale di cui alla Legge n. 413/1984, nonché iscritti nelle matricole della Gente di Mare, alle dipendenze dell’impresa di pesca o di acquacoltura presso la quale gli stessi intendono essere considerati addetti. 4. In deroga ai commi precedenti, sono altresì considerati “addetti” delle imprese ittiche in possesso di concessione demaniale marittima per acquacoltura: a) i “collaboratori” delle società cooperative titolari di concessione demaniale marittima o affidamento che, in qualità di lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle stesse imprese, svolgano a tempo pieno e indeterminato mansioni amministrative o tecniche all’interno dell’impresa titolare e non abbiano altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quello derivante da eventuali prestazioni rese per lavoro occasionale entro gli importi previsti dalla legge per l’esenzione dall’apertura della partita IVA; b) i soci che svolgano attività di imprenditore ittico “non prevalente”, ovvero siano iscritti ad altre gestioni contributive diverse e come tali non iscritti negli elenchi di CD/IAP dell’INPS che esercitino attività di pesca e/o acquacoltura. In tal caso per essere computati quali “addetti” dell’impresa i soggetti devono dimostrare di essere stati imbarcati e di aver svolto attività di acquacoltura mediante documentazione amministrativa e contabile. Nei casi di cui al presente comma i soggetti sono considerati addetti purché siano complessivamente contenuti entro i seguenti limiti numerici: I. per società cooperative fino a 15 soci: fino a un addetto; II. per società cooperative da 16 a 50 soci: fino ad un addetto, più uno ogni 17 (diciassette) soci oltre i primi 16 (sedici); III. per società cooperative oltre i 51 soci: fino a tre addetti, più uno ogni 50 (cinquanta) soci oltre i primi 50 (cinquanta). 5. Nel caso di concessioni demaniali o affidamenti rilasciati a consorzi di imprese ittiche, sono considerati “addetti” i soci e i dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle imprese ittiche consorziate, aventi i requisiti di cui al presente articolo. 6. Nel caso venga rilasciata nuova Licenza di concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura a imprese ittiche, possono essere computati come addetti i soggetti non ancora iscritti negli elenchi di CD/IAP dell’INPS che esercitino attività di pesca e/o acquacoltura. In tal caso la concessione demaniale richiesta che si avvalga di tali soggetti come “addetti” è rilasciata, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, sotto condizione sospensiva relativa all’avvio delle attività e a pena di decadenza se, decorsi 90 (novanta) giorni dal rilascio i soggetti che ne erano originariamente privi, non abbiano acquisito i requisiti di addetto di cui al precedente comma 2, salvi i casi previsti dai precedenti commi 4 e 5.
Art. 3 - Criteri e finalità 1. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1 della L.R. n. 9/2002, l’azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegue le seguenti finalità generali: a. garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti; b. armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale; c. promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva; d. sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d’aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici; e. promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano; f. promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale; g. individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici; h. favorire i sistemi d’allevamento e di pesca secondo lo sviluppo di modelli economici a gestione anche integrata (allevamenti estensivi di crescita ed intensivi d’ambientamento del novellame, aree di sverno e commerciali) in modo associato e partecipato, e di modelli rispettosi degli equilibri ambientali per la crescita economica e sociale d’ogni segmento del comparto della pesca nel rispetto degli equilibri ecologici delle risorse marine, delle risorse lagunari, vallive, delle foci dei canali e dei fiumi; i. controllare le attività di pesca e acquacoltura ed effettuare il monitoraggio delle risorse alieutiche provvedendo alla raccolta dei dati statistici presso le marinerie, i consorzi di produzione dei molluschi bivalvi, i vallicoltori, le Associazioni dei bilancionisti ricreativi e di Pesca sportiva; j. reperire tutte le informazioni necessarie ad una corretta programmazione secondo modelli di gestione integrata con altri settori produttivi (turismo, diporto, pesca sportiva, commercio, difesa del suolo); k. individuare gli indicatori per l’analisi e la valutazione delle pressioni e degli impatti esercitati sull’ambiente vallivo o lagunare, costiero o marino e sugli organismi acquatici in un contesto strategico di valutazione ambientale e di riequilibrio, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i processi d’antropizzazione, l’inquinamento ambientale e la predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi; l. valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche con azioni mirate di ripopolamento e tramite l’istituzione di aree protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme giovanili; m. autorizzare la cattura e l’allevamento di forme giovanili di vari organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree produttive; n. sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere; o. promuovere e valorizzare l’acquacoltura nelle sue varie forme ed in particolare lo sviluppo delle attività in valli, lagune, bacini costieri, foci, anche con la realizzazione di aree e strutture interne alle valli per l’ambientamento e crescita del novellame, aree e strutture di crescita, aree e strutture di sverno, aree e strutture di commercializzazione; p. promuovere lo sviluppo di metodi di pesca e acquacoltura sostenibili ed ecocompatibili, anche avendo riguardo al riutilizzo di materiali e alla raccolta dei rifiuti in mare da parte degli operatori del settore; q. promuovere e adeguare le attrezzature di allevamento e di pesca al fine di garantire la sicurezza del lavoro, la qualità del pescato e l’adozione di sistemi selettivi di pesca nonché l’attuazione di modelli di allevamento competitivi e rispettosi dell’ambiente; r. attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la tutela delle forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle fasi di maggiore vulnerabilità nonché l’individuazione delle aree di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta e di sverno da destinare a zone di tutela; s. promuovere protocolli d’intesa ed eventuali accordi fra le Regioni e gli Stati frontalieri dell’Adriatico per definire una politica condivisa e azioni comuni per il governo dello sforzo di pesca nel rispetto della specificità di pesca delle marinerie locali ed ogni altra azione per la valorizzazione delle risorse alieutiche e delle attività collegate; t. valorizzare la pesca sportiva, le attività subacquee, il pesca-turismo, l’ittiturismo e la pesca ricreativa, favorendo per quest’ultima l’adeguamento degli impianti al contesto paesaggistico ed ambientale in cui sono presenti, privilegiando l’utilizzo di strutture in precario o comunque a basso impatto ambientale; u. armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera ed incentivare lo sviluppo di Organizzazioni di Produttori (O.P.) del settore ittico riconosciute, l’Associazionismo fra Consorzi di pesca nei vari segmenti di settore (lagunicoltura, vallicoltura, ittiturismo, pesca-turismo), l’Associazionismo fra i bilancionisti ricreativi, fra i pescatori sportivi, fra i diportisti e fra le Associazioni di attività subacquee con finalità di impiego del tempo libero e di pesca, nonché tutte le attività correlate alla pesca; v. promuovere una diversa delimitazione di determinate zone del demanio marittimo attraverso l’attivazione del procedimento di cui agli articoli 31 e 32 del Codice della Navigazione ed all’art. 58 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Capo II - Funzioni esercitate dal servizio “attività faunistico-venatorie e pesca” Art. 4 - Competenze del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” 1. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” esercita, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative: a. adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati: 1. all’esercizio di attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attività a loro connesse; 2. all’installazione di impianti, di attrezzature, di capanni e di bilancioni connessi all’attività di pesca; 3. all’installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni adibite alla pesca e all’acquacoltura, ed alle attività connesse, fatta eccezione per quelli ricadenti in ambiti portuali; |
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