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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/11/2019, n. 2360

Modifiche ed integrazioni "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9."
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Premessa


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Richiamati:

- il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", ed in particolare:

- l'art. 1, comma 3, che prevede che l'attività della Regione Emilia-Romagna sia finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché con lo sviluppo dell'attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche;

- l'art. 1, comma 4, che prescrive che l'utilizzo delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitato in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;

- l'art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;

- l'art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3;

- l'art. 4, comma 3, che prevede che le direttive, di cui all'art. 2, comma 3, perseguano, fra le altre finalità, anche quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale;

Viste altresì, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31 maggio 2002 n. 9", con la quale, sulla base della disciplina prevista dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

- n. 1296 del 23 luglio 2014 recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31 maggio 2002 n. 9"", con la quale sono state adottate specifiche disposizioni in chiave interpretativa e integrativa rispetto ai contenuti della

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Nuove direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9


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CAPO I - Principi generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti Direttive, ai sensi dell'

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Art. 2 - Definizioni e disciplina degli addetti

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive valgono le seguenti definizioni:

a. Molluschi bivalvi: organismi acquatici appartenenti al phylum dei molluschi, classe bivalvi, caratterizzati dal possedere una conchiglia formata da due valve distinte incernierate tra loro. Tra i molluschi bivalvi ivi considerati sono solo quelli che possono essere oggetto di allevamento per l'alimentazione umana e a scopo riproduttivo;

b. Concessione Demaniale Marittima: è il provvedimento che abilita il titolare ad occupare aree o beni del demanio marittimo o porzioni di mare, eventualmente realizzandovi opere o impianti, e ad utilizzarli in modo esclusivo;

c. Concessionario: persona fisica o giuridica titolare di concessione demaniale marittima rilasciato da Ente pubblico che gli consente l'uso esclusivo di un bene del demanio;

d. Titolare: persona fisica o giuridica beneficiaria di una concessione dalla pubblica amministrazione e, di norma, coincide con il concessionario. Nel caso di provvedimento di autorizzazione, il titolare è la persona fisica o giuridica destinataria dell'autorizzazio

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Art. 3 - Criteri e finalità

1. Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 9/2002, l'azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegue le seguenti finalità generali:

a. garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

b. armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

c. promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;

d. sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di svi

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CAPO II - Funzioni esercitate dal servizio "attività faunistico-venatorie e pesca"
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Art. 4 - Competenze del Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca"

1. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" esercita, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative:

a. adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:

1. all'esercizio di attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attività a loro connesse;

2. all'installazione di impianti, di attrezzature, di capanni e di bilancioni connessi all'attività di pesca;

3. all'installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni adibite alla pesca e all'acquacoltura, ed alle attività connesse, fatta eccezione per quelli ricadenti in ambiti portuali;

4. alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;

5. alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;

b. rilascio di atti di subingresso relativi alle concessioni demaniali esistenti;

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CAPO III - Rapporti con altri enti e attività di consultazione e concertazione
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Art. 5 - Rapporti con altri enti

1. Le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale pe

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Art. 6 - Organismi di consultazione e concertazione

1. La concertazione di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 9/2002 è attuata dalla Giunta regionale, relativamente ai criteri ed indirizzi generali, nell'ambito della "Consulta It

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CAPO IV - Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative e requisiti per l'ottenimento ed il godimento dei beni e delle aree concesse
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Art. 7 - Criteri generali

1. L'applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di attività di pesca, acquacoltura e attività ad esse correlate nei beni del demanio marittimo (ancorché delle sacche marine, delle aree lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel demanio marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa dell'Emilia-Romagna, tenendo conto anche della diversa natura e degli spazi effettivamente disponibili nelle diverse aree che possono formare oggetto di concessione, è informato ai seguenti criteri generali:

a. relativamente alla zona delimitata nel mare aperto dalla congiungente il punto più esterno delle dighe foranee di Ravenna ed il Faro di Gorino, ad esclusione delle zone di cui alla successiva lett. b), possono essere rilasciate concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente che svolgano attività di acquacoltura, siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi). In tale zona la superficie delle aree date in concessione limitatamente all'allevamento di Ruditapes spp va calcolata per ciascun concessionario, nella misura massima di 8.000 mq per addetto, tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta. La superficie in questione può essere ampliata, fino a 10.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera zona su base annua, della superficie in concessione. Ogni due anni deve essere ripresentata al competente Servizio Regionale analoga relazione tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione;

b. relativamente alle zone delimitate a terra dalla linea di battigia e, nel mare aperto, dalle scogliere frangiflutti possono essere rilasciate concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente che svolgano attività di acquacoltura, siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi). In tali zone, nell'ottica del progressivo riallineamento della previgente disciplina verso una misura unitaria, la superficie delle aree date in concessione limitatamente all'allevamento di Ruditapes spp va calcolata per ciascun concessionario, nella misura massima di 6.000 mq. per addetto, tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta. La superficie in questione può essere ampliata, fino a 8.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera area su base annua, della superficie in concessione. Ogni due anni deve

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CAPO V - Garanzie e imposte
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Art. 8 - Cauzioni

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di una cauzione nelle forme di cui alla

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Art. 9 - Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato

1. L'imposta regionale, determinata dalla L.R. 1/1971 nella misura del 5% del canone demaniale, è riscossa dalla Re

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CAPO VI - Procedimenti amministrativi
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Art. 10 - Criteri per l'esercizio dell'attività amministrativa

1. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" esercita le funzioni amministrative attribuite dalla L.R. 9

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Art. 11 - Tenuta dei registri relativi ai diritti gravanti sul demanio marittimo

1. I registri dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo, per le concessioni e le autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse sono tenuti a cura di un uff

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Art. 12 - Domanda di rilascio di nuova concessione su beni del demanio marittimo

1. La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve presentare al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", su Modello D1 del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. corografia generale;

b. planimetria dello stato di fatto contenente:

1. dati catastali (foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati in mappa, ecc.) per le concessioni in terra di bilancioni ricreativi e bilancelle di pesca sportiva, per i pontili e per le banchine ai fini della pesca;

2. descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;

3. indicazione georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione;

4. definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;

5. eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;

c. planimetria generale di progetto contenente:

1. modifiche alle opere esistenti;

2. nuove opere previste;

3. cambi di destinazione d'uso;

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Art. 13 - Procedimento di rilascio di nuova concessione su beni del demanio marittimo

1. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l'area richiesta in concessione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) Parte Seconda periodico e sulla pagina internet istituzionale del Servizio, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso, non inferiore a quindici giorni, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda di concessione. Qualora siano presentate domande concorrenti, si procederà all'assegnazione del bene demaniale in base a quanto stabilito dal precedente articolo 7, lettera l).

2. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", provvede ad acquisire i seguenti pareri:

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Art. 14 - Domanda di rinnovo della concessione esistente

1. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, apposita istanza al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", avvalendosi del modello su Modello D2 del S.I.D., in regola con la disciplina sull'imposta di bollo,

2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

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Art. 15 - Procedimento di rinnovo di concessione esistente

1. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l'area richiesta in concessione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale d

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Art. 16 - Modifiche delle aree di concessioni esistenti e traslazioni non comportanti ampliamento della superficie

1. Le istanze di modifica delle concessioni esistenti, ivi incluse le istanze tese a modificare od integrare le opere insistenti sull'area in concessione e/o la tipologia di prodotti allevati assentiti nell'atto di concessione, e la traslazione di aree in concessione che non comportino ampliamento della superficie delle aree concesse, devono essere presentate mediante modello ministeriale D3 del Sistema Informativo Demanio marittimo, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, unitamente a:

a. autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e del D.P.R. n. 445/2000;

b. autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c. la documentazione prevista dall'art. 12, comma 3 e 4 nel caso di interventi, impianti, opere e attività in aree protette dei siti della Rete Natura 2000, nei parchi regionali e nelle riserve naturali;

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Art. 17 - Domanda e procedimento per l'autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione

1. Il concessionario che intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire nella concessione, rinunciando al godimento e indicando il subentrante (o i subentranti), proponendo apposita istanza al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

2. Il soggetto che intende subentrare nel godimento dell'area, contestualmente all'istanza di autorizzazione del concessionario, deve presentare domanda di subingresso al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", avvalendosi del modello D4 del SID, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente documentazione:

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Art. 18 - Autorizzazione per l'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione

1. Il concessionario che intende affidare a terzi le attività, principale o secondarie, svolte sul bene in concessione, pur mantenendo la titolarità della Concessione, deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale per tramite il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", avvalendosi del modello D6 del SID, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:

a. istanza in bollo del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;

b. dichiarazione o certificazione nei casi previsti D.Lgs. 6 settembre 2011,

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Art. 19 - Termini dei procedimenti

1. I procedimenti previsti dalle presenti direttive si concludono con un provvedimento espresso entro termini stabiliti ai pu

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Art. 20 - Spese istruttorie

1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne e ogni altra spesa dipend

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CAPO V - Attività di controllo e vigilanza
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Art. 21 - Vigilanza

1. Fatte salve le diverse attribuzioni previste dall'ordinamento vigente, la Regione Emilia- Romagna, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a disposizione, esercita le funzioni di vigilanza in merito all'utilizzo dei beni del d

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Art. 22 - Monitoraggio e controllo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun concessionario è tenuto a comunicare al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" l'elenco degli addetti e della produzione espressa in kg per specie allevata o coltivata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In esito alle informazioni prevenute, il competente Servizio regionale predispone un elenco generale degli addetti, distinti per impresa concessionaria, per finalità di monitoraggio complessivo e, sulla base dei medesimi dati tr

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Art. 23 - Sospensione, revoca e decadenza

1. Il Responsabile del Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" può sospendere la concessione per un periodo da 1 a 6 mesi:

a. in via cautelare, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza;

b. nel caso di mancata ottemperanza a

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Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto, si fa espresso rinvio al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 3

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