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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 27/06/1987, n. 35
L. R. Campania 27/06/1987, n. 35
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2016, n. 6
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 11/08/2001, n. 10
- L.R. 05/04/2000, n. 11
- Sent. Corte Cost. 29/12/1995, n. 529
- L.R. 23/11/1994, n. 38
- L.R. 01/07/1993, n. 22
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Titolo I - Norme generali |
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Art. 2 - Individuazione dell'areaL'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale dei seguenti 34 Comuni: Provincia di Napoli: 1) Agerola 2) Casola di Napoli 3) Castellammare di Stabia 4) Gragnano 5) Lettere 6) Massalubrense 7) Meta 8) Piano di Sorrento 9) Pimonte 10) Sant'Agnello 11) Sant'Antonio Abate 12) Santa Maria La Carità 13) Sorrento |
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Art. 3 - Efficacia del PianoIl Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica conside |
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Art. 4 - Entrata in vigore del PianoL'efficacia giuridico - amministrativa del Piano Urbanistico - Territoriale decorre dal giorno successivo a quello della s |
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Art. 5 - Norme di salvaguardiaDalla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale e sino all'approvazione dei Piani Regolatori Generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani Regolatori Generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell'area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. "Sono escluse dal divieto di cui al primo comma le opere necessarie per l'adeguamento igienico sanitario delle strutture aziendali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, nonché le concessioni e le autorizzazioni relative ad adeguamenti strutturali e funzionali richiesti inderogabilmente da Leggi Nazionali in tema di sicurezza, antinfortunistica e prevenzione incendi concernenti esercizi pubblici, ed in particolare le attività alberghiere e commerciali comunque collegata al settore turistico, nonché gli impianti aziendali e le strutture collegate all'attività agricola. Per detti interventi il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori è effettuato nel rispetto del rispetto del procedimento fissato dalla Legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modifiche previa la necessaria verifica di conformità alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale e alle norme giuridiche vigenti nel territorio comunale, attestata dal Sindaco"N1 |
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Art. 6 - Elaborati del PianoGli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Territoriale sono: - Parte I: Premessa - Inquadramento territoriale - Finalizzazione |
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Titolo II - Norme specifiche prescrittive per altre Amministrazioni ed Enti |
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Art. 7 - Obblighi per tutte le Amministrazioni ed Enti diversi dalla Regione e dai ComuniA parte i Comuni, per i quali le prescrizioni ricadono nel successivo titolo III, tutti gli Enti (sia centrali che periferici), le Pubbliche Amministrazioni (statali, par |
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Titolo III - Norme specifiche prescrittive per tutti i Comuni dell'area |
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Art. 8 - Effetti del Piano Urbanistico - Territoriale nella formazione del Piani Regolatori GeneraliOltre al rispetto della legislazione vigente i Comuni devono, nella formazione dei Piani Regolatori Generali, rispettare l |
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Art. 9 - Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: vani residenzialiIl proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue: a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di |
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Art. 10 - Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: superfici utili terziarieIl proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata - comprensive di quelle già esistenti - (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la p |
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Art. 11 - Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: attrezzature pubblicheLe quantità minime di aree da destinare alle attrezzature pubbliche comunali devono essere pari rispettivamente: - per le sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6 a metri quadrati ventisette per abitante (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a); tale quantit&agrav |
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Art. 12 - Attuazione dei Piani Regolatori GeneraliI Piani Regolatori Generali si attuano mediante i Piani esecutivi previsti dalla legislazione vigente e dei Piani di recupero di cui alla Legge n. 457/78 (Piani particolareggiati di esecuzione, Piani di zona ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71, Piani di lottizzazione convenzionata e Piani per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 |
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Art. 13 - Anagrafe ediliziaPer la completa e documentata conoscenza della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue effettive condizioni di utilizzazione, i Comuni devono far riferimento, per la formazione dei Piani Regolatori Generali, ad una "anagrafe ed |
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Art. 14 - Elaborati di Piano Regolatore GeneraleLa cartografia di base dei Piani Regolatori Generali è quella fornita dalla Regione in allegato al Piano Urbanistico Territoriale. Per le parti urbanizzate tale cartografia dovrà essere integrata con le mappe catastali completamente aggiornate a cura dei Comuni. |
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Art. 15 - Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubblicheI Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. |
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Art. 16 - Attrezzature pubbliche di livello superiorePer il soddisfacimento delle quantità minime di aree pubbliche per attrezzature di livello territoriale, i Piani Re |
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Art. 17 - Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori GeneraliL'area oggetto del Piano urbanistico territoriale di cui al precedente articolo 2 è suddivisa in sedici tipi di "zone territoriali" che sono prescrittive per la formazione dei Piani regolatori generali, secondo i contenuti del presente articolo. Le "zone territoriali" n. 1a, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vanno direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei Piani regolatori generali; le "zone territoriali" 1b, 4, 5 e 7 dovranno essere articolate in zone di Piano regolatore, con normativa, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo; la "zona territoriale 2" può essere direttamente recepita nel Piano regolatore generale o articolata, secondo quanto successivamente precisato nel presente articolo. Per ciascuna "zona territoriale", in particolare, si prescrive quanto segue:N7 Zona Territoriale 1a - Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea. Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali, come zona di "tutela naturale", e la relativa normativa deve: - assicurare l'inedificabilità, sia privata che pubblica; - impedire ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.); - non consentire l'attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opere che non siano quelle indicate dal Piano Urbanistico Territoriale - Parte V cartografia allegata; - non consentire opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente; - assicurare la conservazione della vegetazione spontanea; - prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati nelle norme tecniche del successivo titolo IV; - prevedere per l'eventuale edilizia esistente: a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV; b) per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio; - garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici, mediante il ripristino dei sentieri o passaggi pedonali. Zona Territoriale 1b - Tutela dell'ambiente naturale - 2° grado Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale. Essa va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate: a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana; b) zona di tutela agricola; c) zona di tutela silvo - pastorale; d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo. Le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatori Generali in particolare: - per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono: - assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata; - consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di: 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni; 2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri: - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta; - incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore); - consentire, per l'eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di sola manutenzione ordinaria; - per le zone di cui alle lettere a) e b) devono: - prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; - consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimen |
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Art. 18 - Gli elementi e le aree di interesse archeologicoNella cartografia allegata alla presente parte VI del Piano Urbanistico Territoriale sono stati segnati su indicazioni delle Soprainte |
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Titolo IV - Norme tecniche per la progettazione ed attuazione dei Piani Urbanistici esecutivi e degli interventi nell'area |
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Art. 19 - Piani urbanistici esecutiviI Piani urbanistici esecutivi sono: a) i Piani particolareggiati di esecuzione di cui alla Legge 1150/42 e successive modificazioni; b) i Piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71; c) i Piani tecnici di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche; d) i Piani produttivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge 865/71; |
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Art. 20 - Piani di recupero ai sensi della Legge 457/78Per le zone "A" di Piano Regolatore, risultanti dall'articolazione delle zone territoriali 2, 4, 5, 7 da definirsi come zo |
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Art. 21 - Interventi per nuova ricettività alberghiera ed extra alberghieraIn applicazione di quanto prescritto nel precedente articolo 17 vanno intesi come nuovi insediamenti turistici ricettivi, quelli destinati esclusivamente a: a) alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù; b) campeggi, parchi - roulotte. Per gli insediamenti di cui alla lettera a), i Piani |
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Art. 22 - Restauro del paesaggioGli interventi per il restauro del paesaggio che sono previsti per la zona territoriale 1a, devono essere programmati seco |
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Art. 23 - ViabilitàGli aspetti tecnici della viabilità, per quanto riguarda progettazione ed esecuzione delle opere, devono essere tali da inquadrarsi nel contesto della tutela dell'ambiente. In particolare: per la viabilità fondamentale: - i progetti devono essere redatti da gruppi di tecnici qualificati, integrati comunque da esperti di problemi paesaggistici; - nella esecuzione delle opere deve essere considerato il problema dello scaric |
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Art. 24 - Infrastrutture a reteGli interventi nell'area per la realizzazione delle infrastrutture a rete (illuminazioni, acquedotti, fognature) devono essere |
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Art. 25 - Progettazione degli interventi ediliziLa progettazione degli interventi edilizi deve essere di elevato impegno culturale e deve essere coerente con la filosofia dell'insediamento urbano nel contesto storico - ambientale dell'Area. In particolare, per le nuove costruzioni, si devono rispettare le seguenti norme: a) i grafici nella scala 1: 100 (piante, prospetti, sezioni) sono solo indicativi dei rapporti fra le opere progettate, il suolo edificatorio e l'ambiente circostante. Ad essi dovranno accompagnarsi i grafici riguardanti i particolari, nella scala di 1: 25 e 1: 10, insieme con le indicazioni di tutti i materiali impiegati; |
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Art. 26 - Tipologie, materiali e tecniche costruttive per la edificazionePer la nuova edificazione dell'Area, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologica costruttiva, dei materiali e delle esistenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano diretta |
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Art. 27 - Restauro conservativo degli edifici e consolidamento staticoPer interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numer |
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Art. 28 - Manutenzione ordinaria degli edificiL'intervento di manutenzione ordinaria si intende limitato alle sole operazioni di: |
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Art. 29 - Manutenzione straordinaria degli edificiL'intervento di manutenzione straordinaria comprende, oltre alle operazioni di cui al precedente articolo 28, le seguenti operazioni: - consolidamento e risanamento delle strutture vertica |
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Art. 30 - Adeguamento prospettiL'intervento di "adeguamento prospetti" comporta: |
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Art. 31 - Definizione delle superfetazioniSi intendono per superfetazioni, oltre agli elementi di cui al precedente articolo 30: |
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Art. 32 - Ristrutturazione degli edificiLa ristrutturazione degli edifici, ove è consentita, comprende oltre alle operazioni della manutenzione straordinar |
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Art. 33 - Adeguamento funzionale degli alloggiL'adeguamento funzionale degli alloggi, ove è consentito, deve eseguirsi secondo progetti dettagliati e qualificati culturalmente. L'au |
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Art. 34 - Muri di sostegno dei terrazzamenti agricoliI muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli possono essere rifatti soltanto in conformità dalle tecniche costrutt |
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Art. 35 - Adeguamento Piani Regolatori Generali vigentiEntro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, i Comuni, i cui territori ricadono in tutto od in parte nell'am |
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Art. 35-bis |
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Art. 36 - Dichiarazione d'urgenzaLa presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed |
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Individuazione delle sub-areeSub-area 1 6) Massalubrense 13) Sorrento 10) Sant'Agnello 8) Piano di Sorrento 7) Meta 14) Vico Equense 28) Positano |
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18/11/2024
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