La Corte Costituzionale, con sentenza del 29/12/1995, n. 529 (G.U. 03/01/1996, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria.

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