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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 22/06/2017, n. 16
L. R. Campania 22/06/2017, n. 16
L. R. Campania 22/06/2017, n. 16
- L.R. 29/12/2017, n. 38
- L.R. 02/08/2018, n. 26
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruz |
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Art. 2 - (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)1. Per l’accesso ai fondi, ai fini di studi ed indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettr |
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Art. 3 - (Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione)1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt presentano annualmente alla Regione ed ai Co |
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Art. 4 - (Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici)1. La costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano l’aumento della tensione di esercizio indicata nell’originaria autorizzazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabili |
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Art. 5 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore ad 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Giunta regionale. 2. Se l’impianto interessa il territorio di due o più Regioni si applica l’articolo 1 sexies, comma 5 del decreto - legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del |
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Art. 6 - (Procedimento autorizzativo)1. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, ed invita lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni. 2. L’amministrazione ri |
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Art. 7 - (Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversano o generano altri tipi d’interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti p |
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Art. 8 - (Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)1. Se il richiedente intende ottenere con l’autorizzazione anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, se previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione di cui all’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 241/1990. |
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Art. 10 - (Determinazione dell’indennità di servitù)1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto, da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r 327/2001 è commisurata: a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato; b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza |
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Art. 11 - (Comunicazione di fine lavori)1. Entro i centoventi giorni successivi all’entrata in esercizio di un impianto con tensione d’esercizio super |
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Art. 12 - (Disposizioni urbanistiche)1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia d’inizio attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mat |
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Art. 13 - (Revoca e sospensione)1. L’autorizzazione è revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida: a) i |
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Art. 14 - (Inamovibilità)1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto |
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Art. 15 - (Collaudo)1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all’articolo 4, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell’esito di tale collaudo viene data informativa all’Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge. 2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione d’impianti elettrici |
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Art. 16 - (Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse)1. L’Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione all’amministrazione competente, presentando un’istanza corredata "esclusivamente" |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione dell |
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Art. 19 - (Oneri regionali per attività istruttoria)1. La Giunta regionale con propria delibera definisce gli oneri istruttori per ciascuno dei procedimenti previsti dalla pr |
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Art. 20 - (Invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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