Articolo abrogato dall'art. 159, comma 2, della L.R. 21/04/2020, n. 7.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante

1. L'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.";

d) al comma 3, le parole "la Regione convoca la commissione di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: "La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.";

e) al comma 9 le parole "la Regione" sono sostituite da: "l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.".”

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