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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 29/07/1998, n. 10
L.R. Campania 29/07/1998, n. 10
- L.R. 04/12/2019, n. 26
- L.R. 08/08/2018, n. 28
- L.R. 31/03/2017, n. 10
- L.R. 23/12/2016, n. 38
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 10/11/2011, n. 17
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON LE AUTONOMIE LOCALI |
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Articolo 1 - Finalità della legge1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito con modificazioni dalla |
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Articolo 2 - Funzione della Regione1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue: |
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Articolo 3 - Funzioni e rapporti con le autonomie locali1. I comuni, le province e le comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'A.R.P.A.C. 2. L'A.R.P.A.C. assicura ag |
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TITOLO II - FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'A.R.P.A.C. |
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CAPO I - Istituzione dell'A.R.P.A.C. |
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Articolo 4 - Costituzione, natura giuridica e finalità dell'A.R.P.A.C.1. È istituita, con la presente legge regionale ed ai sensi della Legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, articolo 3, comma 1 l'A.R.P.A.C., con sede in Napoli. 2. L'A.R.P.A.C. è Ente strumentale della Regione Camp |
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Articolo 5 - Funzioni dell'A.R.P.A.C.1. L'A.R.P.A.C. svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'articolo 1 della Legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 “e all’articolo 7 della legge 132/2016” N5, ed in particolare: a) cooperazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); N6 a-bis) attività istituzionali tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della legge 132 /2016, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge 132/2016; N7 b) l'attività tecnico scientifica di consulenza e di proposta per la Regione, le Province, i Comuni e altre amministrazioni pubbliche, finalizzata all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi, destinati alla tutela e al recupero dell'ambiente richiamati anche dal successivo articolo 12; c) la formulazione alla Regione e agli enti locali di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità degli inquinanti e gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale; d) i sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio; e) la verifica e il parere tecnico sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi nel |
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Articolo 6 - Controllo1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'A.R.P.A.C. sono esercitate dalla Giunta Regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti: |
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CAPO II - Organi |
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Articolo 7 - Organi dell'A.R.P.A.C.1. Sono organi dell'A.R.P.A.C.: |
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Articolo 8 - Comitato regionale di indirizzo1. Il Comitato regionale di indirizzo, di seguito denominato Co.R.I., è organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'A.R.P.A.C. In particolare, ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale su tutti gli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, della presente legge, nonché al coordinamento de |
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Articolo 9 - Direttore generale1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono esercitate “preferibilmente”N8 da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell’Agenzia per la Protezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale. 2. Il Direttore generale è individuato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). |
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Articolo 10 - Collegio dei revisori1. Presso l'A.R.P.A.C. è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente Il collegio & |
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CAPO III - Funzionamento dell'A.R.P.A.C. |
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Articolo 11 - Organizzazione dell'A.R.P.A.C. strutture centrali e periferiche1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'A.R.P.A.C. si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici. 2. La struttura centrale dell'A.R.P.A.C. svolge le attività connesse alla programmazione e alla progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale n |
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Articolo 12 - Comitato tecnici provinciali di coordinamento1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C., di cui al precedete articolo 11, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., è istituito, presso ciascuna provincia, |
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Articolo 13 - Regolamento1. Il direttore generale, sentiti il direttore tecnico, il direttore amministrativo e le Organizzazioni Sindacali, adotta il regolamento per l'organizzazione dell'A.R.P.A.C. entro novanta giorni dalla sua nomina. |
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Art. 14 - Attività di ispezione, di controllo e vigilanza1. Il direttore general |
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Articolo 15 - Attività di consulenza e collaborazione1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambiental |
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Articolo 16 - Consultazioni e diritto di accesso all'informazione e alla documentazione1. Il Regolamento dell'A.R.P.A.C. disciplina le forme di consultazione delle associaz |
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TITOLO III - Trasferimenti, dotazioni di organico e finanziamenti |
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CAPO I - Trasferimenti |
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Articolo 17 - Trasferimenti di funzioni, beni, attrezzature, dotazione organica e dotazione finanziaria1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le modalità di cui al successivo articolo 21 della presente legge, sono trasferiti all'A.R.P.A.C.: a) le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature, la dotazione organica e la dotazione finanz |
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Articolo 18 - Trasferimento del personale1. È trasferito, per essere inquadrato nell'organico dell'A.R.P.A.C., sin dalla sua costituzione: a) il personale in servizio presso il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L. NA 1; |
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Articolo 19 - Trasferimenti1. Per i trasferimenti e le assegnazioni all'A.R.P.A.C., di cui ai precedenti articoli 17 e 18 della presente legge, gli enti interessati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono e presentano alla Giu |
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Articolo 20 - Pianta organica1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale adotta la pianta organica provvisoria dell'A.R.P.A.C., determinata sulla base delle dotazioni organiche trasferite ed assegnate all'A.R.P.A.C. stessa, ai sensi del precedente articolo 19 della presente legge. 2. nel periodo di vigenza della pianta organica provvisoria, di cui al comma precedente, e comunque fino all'adozione della pianta organica definitiva, di cui al successivo comma 3, il trasferimento all'A.R.P.A.C. di personale, oltre quello |
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Articolo 21 - Ricognizione1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprio atto deliberativo gli elenchi così come previsto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge. |
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CAPO II - Dotazioni finanziarie |
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Articolo 22 - Finanziamento1. Il finanziamento dell'A.R.P.A.C. avviene attraverso: a) quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite all'A.R.P.A.C., di cui all'articolo 17 della present |
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Articolo 23 - Trasferimenti finanziari1. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 22, comma 1, sono trasferite all'A.R.P.A.C. entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'A.R.P.A.C. da parte della Giunta re |
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Articolo 24 - Bilancio preventivo e conto consuntivo1. L'A.R.P.A.C. è tenuta al pareggio di bilancio. |
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Articolo 26 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanzia |
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Articolo 27 - Norme finali1. Sono abrogati: |
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Articolo 28 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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