Ai sensi dell’articolo 42 della L.R. 06/12/2000, n. 18 fino alla data di approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive di cui al presente articolo, come sostituito dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, e comunque, entro il 31 dicembre 2001 (termine prorogato di sei mesi dalla L.R. 11/08/2001, n. 10) è fatto divieto di rilasciare autorizzazioni o concessioni per aperture di nuove cave, nonché ampliamenti di quelle operanti.

La Giunta regionale è impegnata ad approvare il piano regionale delle attività estrattive entro il 30 giugno 2001 (termine prorogato di sei mesi dalla L.R. 11/08/2001, n. 10).

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