N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e abrogato dalla L.R. 28/07/2017, n. 22.

L’articolo 3 così recitava:

“Articolo 3 - Commissione tecnico - consultiva

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva composta come appresso:

a) dall'Assessore che soprintende al competente settore o suo delegato, che assume la carica di presidente;

b) dal dirigente il competente settore, che assume la carica di vice-presidente;

c) dal coordinatore dell'Area ecologica, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

d) dal coordinatore dell'Area gestione del territorio, beni culturali, ambientali e paesistici;

e) dal coordinatore dell'area avvocatura;

f) dal coordinatore del Settore primario;

g) da due rappresentanti effettivi designati dalle associazioni ambientalistiche riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;

i) da due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione degli imprenditori più rappresentativa a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 1 possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Per i componenti di cui alle lettere g), h), i) del comma 1, le Associazioni o le Organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

4. Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i soggetti invitati alla designazione perdono il relativo diritto ed i componenti di competenza vengono nominati d'ufficio, entro i successivi trenta giorni, dal Presidente della Giunta regionale.

5. É componente di diritto, con voto consultivo, il relatore dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente della Commissione, al quale possono essere associati, qualora l'argomento lo richieda, uno o più esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari regionali, esperti esterni in materia amministrativa, ambientalistica, urbanistica, idrogeologica, ingegneria, etc.).

6. Ai componenti della Commissione, agli esperti esterni, al segretario della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, pari all'indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato regionale di controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20.

7. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Settore cave della Regione Campania.

8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutto l'arco della legislatura regionale.

9. La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l'Amministrazione regionale o quelle dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

10. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Alla spesa occorrente per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva si fa fronte con lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio.”

Dalla redazione