Comma abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 15/05/2024, n. 6, così recitava:

“Art. 65 - Ulteriori modifiche di manutenzione normativa

1. All'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Giunta regionale può con propria deliberazione ridefinire l'ufficio di cui al presente articolo e le funzioni ad esso attribuite con le modalità e secondo i criteri previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale).".”

Dalla redazione