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Regolam. R. Calabria 25/11/2019, n. 22

Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 29/09/2023, n. 10
- Regolam. R. 29/12/2022, n. 18
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TITOLO I - Principi generali, autorizzazione al funzionamento e accreditamento
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) "Piano di Zona": lo strumento di pianificazione locale dei servizi sociali e socio sanitari integrati, da definire secondo le indicazioni del piano regionale;

b) "Comune capo Ambito": il Comune individuato dalla Regione quale referente dell’ambito territoriale rappresentativo di più Comuni associati che, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., hanno formalizzato la propria aggregazione e lo hanno delegato per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’art. 13 della stessa legge;

c) "Ambito Territoriale": aggregazione di Comuni, individuata ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a cui è destinata una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla legge regiona

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 4 della legge regionale 19/2001, intende con il presente regolamento stabilire criteri e modalità per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favori

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Art. 3 - Soggetti e attori dell’offerta di servizi.

1. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizza

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Art. 4 - Strumenti

1. Alla pianificazione dei servizi e degli interventi si provvede attraverso l’elaborazione dei piani di zona, di cui all’art. 19 della legge 8 nov

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Capo II - Abilitazione all’erogazione dei servizi
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Art. 5 - Obblighi

1. I soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. che intendono gestire strutture ed erogare se

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Art. 6 - Titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui devono dotarsi i soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell’ambi

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Art. 7 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i citt

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Art. 8 - Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano i compiti di cui all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché quelli di cui all’art. 9, comma 1, e all’art. 1

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Art. 9 - Requisiti

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 6 i servizi territoriali e le strutture socio assistenziali devono essere in possesso

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Capo III - Requisiti minimi per l’autorizzazione all’erogazione dei servizi
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Art. 10 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. I requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000, che sono rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

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Art. 11 - Autorizzazione per l’erogazione dei servizi

1. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, e comunica il relativo provvedimento all’ufficio regionale competente entro trenta giorni dalla sua adozione. N16

2. Sulla base della tipologia del servizio da attivare, il Comune capo Amb

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Capo IV - Requisiti minimi per l’autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
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Art. 12 - Requisiti minimi

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l’applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, all’interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più strutture residenziali e semiresidenziali

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Art. 13 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. Le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000, e dell’Allegato A parte integrante del presente Regolamento:

a. ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b. dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c. presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata.

d. presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e. adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i

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Art. 14 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale

1. L’apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell’ambito nel cui territorio esse sono collocate in conformità con i livelli di assistenza definiti all’interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale. N21

2. L’autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata a servizi e strutture rispetto ai cui rappresentanti legali e soggetti responsabili ricor

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Capo V - Attività di vigilanza e controllo
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Art. 15 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui al presente regolamento e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di riferimento e, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Azi

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Art. 16 - Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell’attività

1. Il Comune capo Ambito adotta il provvedimento di revoca dell’autorizzazione:

a) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;

b) in caso di gravi violazioni della carta dei servizi;

c) in caso di reiterata violazione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente, nonché in caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;

d) fermo rest

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Art. 17 - Intervento sostitutivo

1. In presenza di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri sostit

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Capo VI - Accreditamento
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Art. 18 - Accreditamento istituzionale

1. L’accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l’erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto.

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Art. 19 - Procedure per l’accreditamento

1. I servizi e le strutture socio assistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell’ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento.

2. I Comuni capo Ambito si attengono, nelle procedure di accreditamento, ai requisiti di qualità di cui all’articolo 20.

3. Il Comune capo Ambito avvalendosi nella fase istruttoria della Commissione di cui all’art. 11 comma 3, acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti, e comunica il relativo provvedimento all’ufficio regionale competente entro trenta giorni dalla sua adozio

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Art. 20 - Requisiti per l’accreditamento

1. L’accreditamento è disposto dall’amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli per l’autorizzazione al funzionamento:

a) titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 6 del presente regolamento;

b) iscrizione all’Albo regionale di cui al Titolo II del presente regolamento;

c) adozione di procedure per la gestione separata della contabilità, di conto corrente bancario dedicato per la gestione dei flussi finanziari pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di accreditamento, di provvedimenti di sospensione o cancellazio

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Capo VII - Variazioni soggettive
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Art. 21 - Esclusività soggettiva delle prestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte direttamente dal soggetto titolare

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Art. 22 - Cessione autorizzazione e accreditamento

1. In caso di decesso della persona fisica titolare dell’autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, entro il quale gli eredi stessi possono richiedere il trasferimento dell’autorizzazione in proprio favore, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, cedere a soggetti terzi la titolarità o il godimento della struttura.

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Capo VIII - Individuazione degli operatori ai fini dell’erogazione dei servizi sociali
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Art. 23 - Modalità di erogazione dei servizi sociali

1. I Comuni capo Ambito, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all’Albo di cui all’articolo 24, avvalendosi delle seguenti modalità:

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TITOLO II - Albo regionale dei soggetti abilitati
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Capo I - Albo regionale
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Art. 24 - Iscrizione all’Albo regionale

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., il presente titolo disciplina le procedure per l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, che gestisco

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Art. 25 - Sezioni e pubblicazione dell’Albo regionale

1. L’Albo regionale si compone di distinte sezioni destinate ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.

Nell’Albo sono riportati i seguenti dati:

a)

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Art. 26 - Cancellazione dall’Albo regionale

1. La cancellazione dall’Albo regionale è disposta:

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TITOLO III - Procedure per l’organizzazione degli ambiti territoriali
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Capo I - Risorse finanziarie
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Art. 27 - Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione (F.R.P.S. e F.N.P.S. e altri Fondi Nazionali e Regionali), degli Enti locali ed attraverso la compartecipazione dell’utente sulla base delle quote e delle modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione trasferisce ai Comuni capo Ambito le risorse previste sulla base delle disponi

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Capo II - Struttura organizzativa degli ambiti territoriali
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Art. 28 - Formalizzazione aggregazione Comuni

1. Preventivamente all’avvio delle procedure previste dal presente regolamento, ogni ambito intercomunale deve essere formalmente costituito nelle forme e con le modalità

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Art. 29 - L’Ufficio di Piano

1. L’ufficio di piano ha sede presso il Comune capo Ambito dell’ambito territoriale ed è diretto dal responsabile dell’ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell’ufficio di Piano è designato in Conferenza dei sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell’ambito, collocato in distacco funzionale presso l’ufficio di piano. Le risorse umane assegnate all’Ufficio di Piano, anch’esse collocate in distacco funzionale, devono comunque possedere competenza specifica sulle politiche sociali, eventualmente prevedendo specifici percorsi di aggiornamento. In ogni caso la composizione dell’organico del

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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
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Capo I - Regime transitorio
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Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali

1. La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al 31 dicembre 2023 N2 ed è finalizzata:

a) al trasferimento delle competenze ai Comuni capo Ambito, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;

b) alla trasmissione ai Comuni capo Ambito, entro il 30 novembre 2019, dell’elenco delle strutture già convenzionate e di quelle già autorizzate al funzionamento e ricadenti nel proprio Ambito territoriale, per le quali il Comune capo Ambito dovrà accertare il funzionamento;

c) alla verifica in loco, entro il 31 dicembre 2019, da parte dei Comuni capo Ambito, della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale. In caso di mancata verifica, la Regione Calabria attua l’intervento sostitutivo di cui all’a

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Art. 31 - Erogazioni buoni servizio

1. I Soggetti e attori dell’offerta di servizi che si propongono di fornire prestazioni in Calabria al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni, devono essere autorizzate al funzionamento e accreditate dai Comuni.

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Art. 32 - Abrogazioni

1. Sono abrogati il Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 5, il Reg.

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Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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Allegato A - Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni
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1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

Con le disposizioni del presente regolamento sono fissati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture nonché i requisiti specifici per ciascuna tipologia a carattere residenziale, semi-residenziale, di tipo familiare ed i servizi territoriali. Il presente paragrafo individua i requisiti strutturali e professionali che tutte le strutture, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno possedere, salvo eventuali deroghe esplicite, nonché la descrizione generale delle professionalità indicate nei successivi paragrafi per ogni diversa tipologia. Non sono ricomprese tra le figure professionali per singole tipologie, quelle necessarie alla preparazione pasti ed alla pulizia delle Strutture, in quanto il relativo costo è computato nella tariffa pro-die tra le spese generali.

 

1.1. Requisiti strutturali

1. Tutte le componenti delle singole strutture di qualunque tipologia (parti strutturali dell’edificio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature), nonché dei servizi di cui al paragrafo 5, devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere degli utenti e degli operatori. N53

2. Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. In particolare devono essere garantiti per tutta la durata dello svolgimento del servizio i seguenti requisiti minimi generali ed il rispetto della relativa normativa di riferimento:

a) Localizzazione. Le strutture devono essere localizzate in un unico edificio e in aree urbanizzate con insediamenti abitativi, adeguatamente servite da mezzi di trasporto e comunque facilmente raggiungibili. I locali devono essere ad uso esclusivo della tipologia per le quali sono autorizzate e/o accreditate, salvo i casi nei quali è esplicitamente prevista l’eventuale compresenza di più servizi;

b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni);

c) Sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature, impianti e arredi sia da parte degli utenti che degli operatori con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell’ospite; N54

d) Igiene, salubrità e benessere ambientale (norme urbanistiche, in materia edilizia e igienico-sanitarie, sicurezza alimentare HACCP);

e) Accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, impianti e locali (norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche);

f) Sicurezza in caso di incendio (norme sulla disciplina della prevenzione incendi);

g) Risparmio energetico e ritenzione del calore (norme relative al rendimento energetico);

h) Protezione da fonti di inquinamento acustico, ambientale, elettromagnetico;

i) Smaltimento dei rifiuti (norme in materia ambientale).

3. Al fine di garantire sia agli ospiti che agli operatori la fruizione della struttura nella massima sicurezza, salubrità e igienicità possibile, tutte le strutture

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2. STRUTTURE PER MINORI

 

2.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all’art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all’operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell’Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" per i minori. Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell’azione educativa, l’uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d’uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull’efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L’esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l’acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno avere superficie minima pari mq. 9 (nove), le doppie superficie minima pari mq. 14 (quattordici). Nella struttura può essere presente, salvo diversa specifica indicazione, al massimo una sola camera da letto da adibire a tre posti letto con superficie minima di mq. 20 (venti).

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, un comodino e una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l’utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a:

- mq. 8 (otto) per utente per le Strutture residenziali;

- mq. 10 (dieci) per le Strutture semiresidenziali;

Nel caso di Struttura con posti di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008).

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali: 1 (uno) servizio igienico con vasca da bagno o doccia a pavimento ogni 4 ospiti, di cui almeno uno fra tutti i servizi igienici presenti, deve essere fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia.

h) Per le strutture semiresidenziali:

- Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità.

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008).

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale biancheria pulito e sporco.

l) Le strutture devono prevedere l’impianto di climatizzazione negli spazi comuni. N66

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 - allegato A).

 

2.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

a) Adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.

b) Elaborare il Progetto Individuale entro un mese dalla presa in carico.

c) Per i minori inseriti in Strutture residenziali i Servizi competenti territorialmente trasmettono la relazione psico-socio-educativa di ogni minore accolto al Tribunale per i minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale titolare del caso entro i primi tre mesi dalla presa in carico e, successivamente, ogni sei mesi (art. 9, Legge 149/2001).

d) Per i minori inseriti in Strutture residenziali la dimissione deve avvenire entro il temine massimo di 24 mesi stabiliti dalla Legge 149/2001 e comunque a conclusione del progetto educativo individuale. È possibile, in caso di necessità e valutazione positiva da parte del servizio sociale del Comune capo Ambito interessato, prorogare la permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età e massimo fino al compimento del ventunesimo anno. In tal caso dovrà essere definito apposito progetto individualizzato volto a facilitare, nel minor tempo possibile, il processo di autonomia dell’interessato ed il suo inserimento nella società, prevedendo appositi e specifici spazi di responsabilizzazione crescente.

e) Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- Fascicolo personale di ogni minore accolto contenente la determina di collocamento, i decreti del Tribunale per i Minorenni, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG., l’eventuale relazione psicologica, la scheda sanitaria, la documentazione scolastica ed amministrativa;

- Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all’interno della struttura;

- Registro giornaliero delle presenze dei minori;

- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;

- Quaderno giornaliero delle consegne;

- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell’OMS;

- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;

- Polizza incendio struttura.

 

2.3. Modalità di accesso dell’utente nella Struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l’utente e assumere l’onere della relativa retta o l’erogazione dei titoli per l’acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all’acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L’accesso dell’utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Solo per i servizi semiresidenziali l’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente. N67

L’inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell’utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d’urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l’obbligo di informare il Comune di residenza dell’utente entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento consequenziale. La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente. N68

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall’AA.GG., l’Ufficio di Piano, che prende in carico l’utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all’istituzionalizzazione, può procedere all’inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell’eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento dell’utente nella Struttura e l’erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;

- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;

- verifica dei risultati.

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell’utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l’individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell’assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all’inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l’Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell’utente. In caso di inserimento dell’ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio. N69

 

2.4. Centro diurno per minori

 

2.4.1. Tipologia di utenza

Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale. N70

- Genitori temporaneamente inidonei a svolgere le competenze genitoriali.

I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d’età (6-10 anni; 11-14 anni; 15-18 anni). Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito. N71

 

2.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva minimo 7 posti e massima di 30 posti.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

 

2.4.3. Obiettivi

- Supportare la famiglia nell’esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento.

- Prevenire l’allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

- Favorire percorsi di armonioso sviluppo psico-sociale.

 

2.4.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto il sabato ed i quelli festivi per un totale di 250 gg. annui. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica. N72

- Progetti individualizzati di natura educativa, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L’assenza dell’erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell’utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di pre

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3. STRUTTURE PER ADULTI

 

3.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all’art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nelle strutture dove tale attività è prevista.

a) Dove è prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all’operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell’Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopraindicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina". Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell’azione educativa, l’uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d’uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull’efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L’esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l’acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari mq. 9 (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari mq. 14 (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna. È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta. N100

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l’utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- mq. 8 (otto) per utente per le Strutture residenziali;

- mq. 10 (dieci) per le Strutture semiresidenziali.

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali:

di tipo Comunitario

1 (uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 (quattro) ospiti, (salvo i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa indicazione);

di tipo alberghiero

1 (uno) servizio igienico completo con piatto doccia a pavimento ogni 2 (due) ospiti, di cui almeno uno ogni 5 posti letto presenti fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia.

Per le strutture di nuova realizzazione le camere devono possedere il bagno in camera.

Gli spazi Comuni per attività giornaliere (soggiorno/pranzo) e ricreative deve essere presente almeno un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza.

h) Per le strutture semiresidenziali:

- Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità.

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale/spazio per biancheria pulito e locale/deposito per lo sporco.

l) Le strutture devono prevedere l’impianto di climatizzazione negli spazi comuni. N101

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 - allegato A).

 

3.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria;

- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico, ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni; N102

- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy;

- Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell’utente, l’eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto; Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all’interno della struttura; N103

- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;

- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;

- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;

- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell’OMS;

- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;

- Polizza incendio struttura.

 

3.3. Modalità di accesso dell’utente nella struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l’utente e assumere l’onere della relativa retta o l’erogazione dei titoli per l’acquisto dei servizi.

L’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente. N104

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all’acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L’accesso dell’utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L’inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell’utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d’urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, che ha l’obbligo di informare il Comune di residenza dell’utente entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento consequenziale. La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell’impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l’accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all’inserimento diretto dell’ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l’Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L’Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso. N105

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall’AA.GG., l’Ufficio di Piano, che prende in carico l’utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all’istituzionalizzazione, può procedere all’inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell’eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento dell’utente nella Struttura e l’erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;

- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;

- verifica dei risultati.

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell’utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l’individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell’assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all’inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l’Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell’utente. In caso di inserimento dell’ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio. N106

Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l’Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l’utente abbia un ISEE superiore all’importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell’Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all’accoglienza, trasmettendo, all’Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:

- relazi

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4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITÀ

 

4.1 Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all’art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: Locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all’operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell’Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell’azione educativa, l’uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d’uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull’efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L’esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Strutture, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l’acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

 

4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari mq. 9 (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari mq. 14 (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1,10 ad un lato del letto stesso.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna. È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta. N142

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l’utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- mq. 8 (otto) per utente per le Strutture residenziali;

- mq. 10 (dieci) per le Strutture semiresidenziali;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali di tipo Comunitario:

1 (uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 (quattro) ospiti;

h) Per le strutture semiresidenziali:

- Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

- Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4);

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, deposito biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l’impianto di climatizzazione negli spazi comuni. N143

 

4.2.1 Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 - allegato A).

 

4.2.2 Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria;

- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico;

- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell’utente, l’eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;

- Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all’interno della struttura;

- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;

- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;

- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;

- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell’OMS;

- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;

- Polizza incendio struttura.

 

4.2.3. Modalità di accesso dell’utente nella struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l’utente e assumere l’onere della relativa retta o l’erogazione dei titoli per l’acquisto dei servizi.

L’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente. N144

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all’acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L’accesso dell’utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L’inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell’utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d’urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, che ha l’obbligo di informare il Comune di residenza dell’utente entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento consequenziale. La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente. N145

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall’AA.GG., l’Ufficio di Piano, che prende in carico l’utente, dopo aver considerato la possibilità di interventi alternativi all’istituzionalizzazione, può procedere all’inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell’eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento dell’utente nella Struttura e l’erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;

- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;

- verifica dei risultati.

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell’utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l’individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell’a

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5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

In questo capitolo sono normati i sistemi di autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento dei servizi di natura domiciliare. Territoriali e di prossimità.

Tali servizi hanno come finalità generale di facilitare la massima autonomia possibile e l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle fasce deboli.

Essi tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate.

Le tipologie previste dal presente capitolo sono:

- Servizi domiciliari;

- Servizi Territoriali e di prossimità.

I Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un’efficiente organizzazione e per l’efficacia degli interventi, dovranno essere parte integrante di un unico Piano, collegati adeguatamente ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l’integrazione delle proprie prestazioni.

Al fine di favorire la migliore integrazione tra i diversi servizi ed anche con l’obiettivo di utilizzare le esperienze professionali consolidate sul territorio, anche le strutture socio assistenziali e socio-sanitarie autorizzate ed accreditate presenti sul territorio possono essere "base operativa dei Servizi Domiciliari".

Le diverse tipologie di servizi territoriali e di prossimità previsti dal presente regolamento potranno essere implementati con altre tipologie in ragione dei bisogni individuati con i Piani di Zona nei diversi ambiti.

Nei casi di servizi realizzati in forma di "accoglienza diffusa" si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale. N168

Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5. N169

 

5.1. Servizi assistenziali domiciliari

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. sanificazione degli ambienti di primaria funzione come bagno, camera da letto, cucina; preparazione dei pasti, igiene della persona, ecc.). L’obiettivo primario dei servizi domiciliari è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendogli di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare, e riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali.

I Servizi domiciliari comprendono:

- Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD), rivolto a minori ed adulti con disabilità che non hanno compiuto i 65 anni di età - compresi i servizi di assistenza specialistica nelle scuole per alunni con disabilità ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA), rivolto ad adulti over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti;

- Servizio di Assistenza domiciliare Minori (SADM, ) rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale ed esclusione, compresi i minori immigrati che necessitano di sostegno e supporto per favorirne l’inclusione;

- Servizi di Assistenza domiciliare Adulti (SADAD), rivolto ad adulti in difficoltà.

La richiesta di attivazione del servizio va rivolta dall’assistito o dal caregiver familiare dell’assistito al Servizio Sociale del Comune di residenza o dove la persona è domiciliata.

Dopo il colloquio di conoscenza ed eseguita visita domiciliare, il Servizio Sociale comunale, verificato se il bisogno è di natura esclusivamente sociale o anche sanitari, avvia entro 7 giorni le procedure per la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Per i Servizi domiciliari SADD e SADA, nel caso in cui l’assisto Adulto o Minore abbia dei bisogni di servizi di natura sanitaria, la valutazione, la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato saranno realizzati in collaborazione con l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ovvero altra struttura (a titolo esemplificativo, Consultorio familiare, Unità di Neuropsichiatria Infantile, etc.) del Distretto Sanitario territorialmente competente.

Il Servizio o Struttura dell’ASP e il Servizio Sociale comunale o il solo Servizio Sociale comunale, a secondo dell’iter procedurale della presa in carico, entro 15 giorni dall’attivazione delle procedure di presa in carico avviano il servizio di assistenza domiciliare attraverso la richiesta della scelta dell’ente accreditato da cui farsi erogare la prestazione. Il progetto di intervento viene predisposto e concordato con la persona e/o con la sua famiglia. Il servizio domiciliare può essere attivato anche temporaneamente, per affiancare o addestrare l’assistente privato o i familiari, sulle prestazioni di base.

 

5.2. Servizio di assistenza domiciliare anziani

 

5.2.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) è rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

 

5.2.2. Obiettivi

Il SADA ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita degli anziani che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacita di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio dell’anziano, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni dell’anziano, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri Diurni per Adulti).

Il SADA, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona anziana, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all’aiuto a domicilio dell’utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell’assistenza.

 

5.2.3. Tipologia di servizi

Il SADA assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico- familiare

a - o sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l’individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

b - o sono erogate dall’operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l’igiene e la cura personale, per la vestizione, per l’assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posiziona tura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilizzazione dell’utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;

2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;

3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;

4) accompagnamento dell’utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;

5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell’utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l’utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell’uso del telefono, dell’autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l’esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l’occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un’organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo integrativo

Hanno lo scopo di promuovere l’integrazione sociale dell’utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali).

 

5.2.4. Requisiti minimi organizzativi

L’organizzazione del Servizio prevede l’attiva partecipazione degli anziani alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADA offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all’emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all’ammissione, nonostante l’utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono riconsiderati all’interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale/PUA e dall’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

 

5.2.5. Requisiti minimi professionali

a) Coordinatore: (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI).

b) Operatori socio- sanitari (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato.

 

5.3. Servizio di assistenza domiciliare persone con disabilità

 

5.3.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD) è rivolto a minori e adulti fino al compimento dei 65 anni di età con disabilità psico- fisica e sensoriale comunque non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

 

5.3.2. Obiettivi

Il SADD ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacita di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni della persona, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri diurni per le disabilità).

Il SADD, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all’aiuto a domicilio dell’utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell’assistenza.

 

5.3.3. Tipologia di servizi

Il SADD assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

- sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l’individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

- sono erogate dall’operatore socio sanitario OSS o da caregiver.

Si individuano come segue:

1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l’igiene e la cura personale, per la vestizione, per l’assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posiziona tura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilizzazione dell’utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;

2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;

3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;

4) accompagnamento dell’utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;

5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell’utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l’utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell’uso del telefono, dell’autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l’esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l’occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un’organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio.

di tipo educativo- formativo

- sono attività rivolte all’individuo per l’apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l’acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all’ambiente di vita; rivolte al minore in difficoltà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico sviluppo;

- vengono erogate dall’educatore;

- consistono nella realizzazione di progetti di intervento e trattamento mirati e individualizzati, formulati da una equipe competente che segue il caso e dalla stessa verificati periodicamente sulla base di dati operativi forniti dall’educatore;

- le prestazioni prevedono l’attuazione di tecniche e metodologie specifiche di intervento per l’apprendimento di fondamentali abilità di autonomia personale (capacità di vestirsi, alimentarsi, di cura della propria persona), di abilità di rapporto interpersonale (capacità di instaurare rapporti soddisfacenti, rispettare regole e vincoli sociali, ecc.), determinate abilità cognitive concrete ed astratte (capacità di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento di concetti e regole, di risoluzione di problemi); per il coinvolgimento attivo della famiglia del minore all’interno del progetto educativo (aiutando i genitori e i familiari che sono in relazione significativa con il minore a modificare le modalità di rapporto negativo per raggiungere una coerenza nello stile educativo, ecc.);

- per i minori con disabilità, alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori, il Servizio SADD prevedere anche le prestazioni di Assistenza Specialistica ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

di tipo integrativo

- hanno lo scopo di promuovere l’integrazione sociale dell’utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali), istituti scolastici.

 

5.3.4. Requisiti minimi organizzativi

L’organizzazione del Servizio prevede l’attiva partecipazione delle persone con disabilità e delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all’emergenza.

Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all’ammissione, nonostante l’utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono riconsiderati all’interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale e dall’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) ovvero dell’NPI in caso di alunni con disabilità o minori di riferimento territoriale, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

 

5.3.5. Requisiti minimi professionali

L’organizzazione del Servizio prevede l’attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

a) Coordinatore: (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI);

b) Operatori socio- assistenziali (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato;

c) Educatori, Assistenti alla Comunicazione e altri operatori con specifiche qualifiche che svolgono assistenza specialistica, non di natura sanitaria/riabilitativa, in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano educativo individualizzato, come da piano assistenziale individualizzato.

 

5.4. Servizio di educativa domiciliare minori

 

5.4.1. Tipologia di utenza

Gli utenti di questo servizio di assistenza sono minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza ed anche i minori immigrati presenti sul territorio regionale che si trovano a dover affrontare difficoltà di inserimento nel territorio di residenza, di inclusione nella scuola ed in generale nella Comunità.

 

5.4.2. Obiettivi

Le finalità del servizio sono:

- prevenire il disagio sociale e l’entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità;

- promuovere il ruolo della famiglia, nella sua funzione di educazione e di formazione dei figli, favorendo l’instaurarsi di relazioni reciproche autentiche con il bambino, la famiglia e la Comunità di cui fa parte;

- promuovere il ruolo della madre immigrata per poter dare ai figli un’educazione adeguata anche all’interno di una cultura diversa dalla propria.

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti sono:

- attivare interventi di mediazione tra minore, famiglia, istituzioni locali e territorio;

- favorire l’inserimento e la frequenza scolastica anche dopo la scuola dell’obbligo; - valorizzare la singolarità di ogni minore per individuare percorsi educativi adeguati, in riferimento a specifiche situazioni;

- rafforzare le motivazioni della famiglia sull’importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno che favoriscano l’incontro fra genitori e insegnanti della scuola;

- dare adeguato riconoscimento alle diverse culture di cui sono portatori i minori immigrati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e i costumi;

- creare spazi di aggregazione e di incontro fra minori italiani e minori stranieri.

 

5.4.3. Tipologia di servizi

Il Servizio agisce attraverso azioni di:

- sostegno scolastico ed extra- scolastico;

- attività di tutoring, counseling e mediazione familiare;

- attività di mediazione culturale per i minori stranieri;

- Avvio di iniziative di tipo ricreativo come progetti di "vacanze insieme", giochi estivi, viaggi e gite, etc.

 

5.4.4. Requisiti minimi organizzativi

L’organizzazione del Servizio prevede l’attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADM offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto al minore nel percorso di integrazione sociale e di superamento delle criticità scolastiche ed educative temporanee. Gli obiettivi previsti nel piano personalizzato devono essere perseguiti e raggiunti per un periodo massimo di 12 mesi.

 

5.4.5. Requisiti minimi professionali

a) Coordinatore (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata).

b) Mediatori linguistico culturale, Educatori professionali, Animatori e Psicologi, come da piano assistenziale individualizzato.

 

5.5. Servizio di assistenza domiciliare adulti in difficoltà

 

5.5.1. Tipologia di utenza

L’offerta in questi casi si rivolge agli adulti che temporaneamente versano in condizione di difficoltà nonché agli adulti immigrati che ancora non hanno avuto la possibilità di integrarsi nella Comunità sociale di accoglienza, al fine di superare tali temporanee difficoltà e rendere possibili i processi di integrazione ed inclusione.

 

5.5.2. Obiettivi

Gli interventi perseguono l’obiettivo di accompagnare i soggetti in condizione di disagio e/o vulnerabilità sociale in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l’autonomia e l’integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione.

 

5.5.3. Requisiti minimi organizzativi

L’organizzazione del Servizio prevede la raccolta della segnalazione del bisogno e la elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione/recupero con una previsione di durata che non superi i 12 mesi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

Il SADAD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio di supporto all’adulto in difficoltà con interventi descritti nel piano personalizzato.

 

5.5.4. Requisiti minimi professionali

a) Coordinatore (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata).

b) Mediatori linguistico culturale, Assistente Sociale, Psicologi, Educatori professionali, altre figure specialistiche di natura sociale, come da piano assistenziale individualizzato.

 

SERVIZI TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

 

5.6. Comunità familiare/gruppo appartamento multiutenza complementare

 

5.6.1 Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all’art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" è un presidio socio- assistenziale d’accoglienza residenziale per utenza indifferenziata impostato sul modello della famiglia naturale. Non esiste una predeterminazione a priori circa la tipologia d’accoglienza o l’età, ma il criterio della genitorialità responsabile. A tale scopo gli operatori impegnati pongono stabile dimora nella struttura con i propri figli naturali.

In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel servizio. N170

 

5.6.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero massimo di 6 persone maschi o femmine.

Il numero è comunque aumentabile, in caso di accoglienza di genitore con figli e fratelli, fino ad un massimo di 2 persone.

 

5.6.3 Obiettivi

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" muove dal presupposto che le relazioni di tipo familiare non sono necessarie solo ai bambini, ma sono elementi fondamentali e costitutivi per ogni individuo a qualsiasi età e la relazione fra elementi diversi nella famiglia è risorsa. A tal fine realizza l’autentica Comunità familiare, in quanto sono presenti una molteplicità di persone che rendono la casa famiglia maggiormente aderente e corrispondente ai tratti della vera famiglia naturale.

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" si pone pertanto l’obiettivo di sviluppare al massimo grado la relazione interpersonale coniugando tutta la ricchezza del lavoro di cura tipico dei legami parentali forti con la scientificità del lavoro educativo.

Sono pertanto obiettivi della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento:

- garantire una impostazione ed organizzazione mutuata dalla famiglia naturale e qualificata dalla presenza di figure di riferimento educativo nel ruolo genitoriali con funzione paterno/materna che pongono stabile dimora nel presidio e garantiscono la continuità per scelta di vita;

- accogliere utenza senza predeterminazione a priori, ma secondo il criterio della genitorialità responsabile, instaurando e mantenendo rapporti personalizzati, ben individualizzati e di tipo parentale, con ciascuna persona accolta e tra gli utenti tra loro, costituendo così una vera famiglia supplente, sostitutiva e non antagonista, di quella naturale d’origine.

 

5.6.4 Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un’organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell’età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante. La casa assicura accoglienza e cura degli ospiti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento degli ospiti in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

 

5.6.5 Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo- culturali.

L’integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Casa Famiglia all’interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Casa Famiglia devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Casa Famiglia deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l’accessibilità delle parti Comuni, essendo la Casa Famiglia una unità immobiliare residenziale, qualora l’edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi il servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L’ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell’accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L’appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;

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