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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 29/09/2023, n. 10
Regolam. R. Calabria 29/09/2023, n. 10
Regolam. R. Calabria 29/09/2023, n. 10
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Art. 1 - (Modifiche all’art. 1 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 1, comma 1 è così modificato: a) alla lettera d) dopo le parole “s.m.i.” sono aggiunte le seguenti: “e per l’attuazione del Piano di Zona. L’Ufficio di Piano è l’articolazione attraverso la quale il Comune capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi.”; |
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Art. 2 - (Modifica all’art. 2 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola “domiciliare” sono aggiunte le seguenti: “e di accoglienza temporanea.”. |
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Art. 3 - (Modifica all’art. 6 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Al comma 3, dopo la parola “istituzionale” sono inserite le seguenti: “riconosciuto ai soggetti già in possesso dell’autorizzazione al funz |
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Art. 4 - (Modifiche all’art. 7 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Al comma 2, dopo la parola “semiresidenziale” sono inserite le seguenti: “dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”. |
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Art. 5 - (Modifiche all’art. 10 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 10 è così modificato: nel comma |
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Art. 6 - (Modifiche all’art. 11 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 11 è così modificato: nel comma 1 la parola “quindici” è sostituita d |
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Art. 7 - (Modifica all’art. 12 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Nel comma 2, alla lettera a) dopo la parola “pasti” sono aggiunte le seguenti “i servizi di lavanderia e gli uffici”. |
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Art. 8 - (Modifiche all’art. 13 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Nell’art. 13, nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola “obbligatoria” sono aggiunte le seguenti: “in alternativa, essere una organizzazi |
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Art. 9 - (Modifiche all’art. 14 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 14 è così modificato: nel comma 1, dopo la parola “collocate” sono aggiunte le seguenti: “in conformità con i livelli di assistenza definiti all’interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale”; nel c |
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Art. 10 - (Modifiche all’art. 16 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 16 è così modificato: nel comma 3: dopo la parola “stessa” sono inserite le seguenti: “verificandone l’esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale e� |
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Art. 11 - (Modifiche all’art. 19 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 19 è così modificato: nel comma |
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Art. 12 - (Modifiche all’art. 20 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 20 è così modificato: nel comma 1: alla lettera l) la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “tre”; |
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Art. 13 - (Modifiche all’art. 22 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 22 è così modificato: nel comma 1 le parole “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a sei mesi |
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Art. 14 - (Modifiche all’art. 23 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 23 è così modificato: nel comma |
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Art. 15 - (Modifica all’art. 25 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. Il comma 2 è così sostituito: “2. La Regione provvede all’aggiornamento e pubblicazione dell’Albo sul BURC.”. |
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Art. 16 - (Modifiche all’art. 27 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 27 è così modificato: nel comma |
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Art. 17 - (Modifiche all’art. 30 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 30 è così modificato: nell’alinea del comma 1 le paro |
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Art. 18 - (Modifiche all’art. 31 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’art. 31 è così modificato: nel comma |
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Art. 19 - (Modifiche dell’Allegato “A” del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)1. L’allegato “A” del regolamento regionale 25 novembre 201 |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. |
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Modifiche all’Allegato “A” al REGOLAMENTO 25 novembre 2019, n. 22 recante: “REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI”
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1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI
1. Modifiche al paragrafo 1.1 Requisiti strutturali a) Nel punto 1 dopo le parole “)” sono inserite le seguenti “, nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,”; b) Alla fine della lettera c) del punto 2 è aggiunto il seguente periodo “Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell’ospite.”; c) È aggiunto il punto 5 seguente “5. Gli spazi destinati ai lavoratori non possono essere situati in seminterrati o piani interrati salvo deroghe di cui all’art. 65 del D.lgs. 81/08.”.
2. Modifiche al paragrafo 1.2 Requisiti professionali |
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2. STRUTTURE PER MINORI
12. Modifiche al paragrafo 2.1 Requisiti strutturale comuni a tutte le tipologie a) Alla lettera l) dopo la parola “climatizzazione” sono aggiunte le seguenti “negli spazi comuni.”.
13. Modifiche al paragrafo 2.3 Modalità di accesso dell’utente nella struttura a) Dopo il quarto capoverso è inserito il seguente: “Solo per i servizi semiresidenziali l’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio “fuori Ambito”, il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente.”; b) Nel sesto capoverso dopo le parole “conseguenziale.” sono inserite le seguenti “La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente.”; c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue “Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l’Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell’utente. In caso di inserimento dell’ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.”.
14. Modifiche al paragrafo 2.4.1 Tipologia di utenza a) Il primo capoverso del paragrafo 2.4.1 è così sostituito “Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale.”; b) Alla fine del paragrafo 2.4.1 è aggiunto il seguente periodo “Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.”.
15. Modifiche al paragrafo 2.4.4 Tipologie di servizi a) Il primo capoverso è così modificato le parole “organizzate secondo l’esigenza dell’utenza” sono soppresse, dopo la parola “eccetto” sono inserite le seguenti “il sabato ed i”, dopo la parola “festivi” sono inserite le seguenti “per un totale di 250 gg. annui.”; b) Alla fine del paragrafo 2.4.4 è aggiunto il seguente capoverso “- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L’assenza dell’erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell’utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell’integrazione del servizio anche in fase successiva.”.
16. Modifiche al paragrafo 2.4.7 Requisiti minimi professionali a) Il punto relativo alla figura dell’educatore è sostituito dal seguente “-Educatore: 1 unità ogni sei minori ospiti.”; b) L’ultimo capoverso del paragrafo 2.4.7 è soppresso.
17. Modifiche al paragrafo 2. |
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3. STRUTTURE PER ADULTI
32. Modifiche al paragrafo 3.1 Requisiti strutturali comuni a tutte le tipologie a) Nella lettera d), quinto capoverso, dopo le parole “notturna.” sono aggiunte le seguenti “È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.”; b) Nella lettera l) dopo la parola “climatizzazione” sono inserite le seguenti “negli spazi comuni”.
33. Modifiche al paragrafo 3.2 Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie a) Nel terzo capoverso dopo la parola “carico” sono aggiunte le seguenti “, ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni”; b) Nel quinto capoverso le parole “la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali,” sono soppresse.
34. Modifiche al paragrafo 3.3 Modalità di accesso dell’utente nella struttura a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente “L’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio “fuori Ambito”, il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente.”; b) Nel quinto capoverso dopo la parola “Autorità” sono inserite le seguenti “Giudiziaria o”; dopo le parole consequenziale.” sono inserite le seguenti “La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell’impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l’accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all’inserimento diretto dell’ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l’Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L’Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.”. c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue “Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l’Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell’utente. In caso di inserimento dell’ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.”. d) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi “Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l’Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l’utente abbia un ISEE superiore all’importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell’Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all’accoglienza, trasmettendo, all’Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati: - relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale); - certificato medico.”
35. Modifiche al paragrafo 3.4.4 Tipologia di servizi a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente “- Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana compreso eventualmente sabato e festivi e comunque in ogni caso per complessivi 250 giorni annui.”; b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso “- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L’assenza dell’erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell’utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell’integrazione del servizio anche in fase successiva.”.
36. Modifiche al paragrafo 3.4.7 Requisiti minimi organizzativi a) Nel paragrafo 3.4.7 le parole “- Operator |
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4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITÀ
55. Modifiche al paragrafo 4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura a) Nella lettera d), sesto capoverso, dopo le parole “notturna.” sono inserite le seguenti “È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.”; b) Nella lettera l) dopo la parola “climatizzazione” sono inserite le seguenti “negli spazi comuni”.
56. Modifiche al paragrafo 4.2.3 Modalità di accesso dell’utente nella struttura a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente “L’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l’utente acceda ad un servizio “fuori Ambito”, il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente.”; b) Nel sesto capoverso dopo la parola “Autorità” sono inserite le seguenti “Giudiziaria o”; dopo le parole consequenziale.” sono inserite le seguenti “La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente.”; c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue “Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l’Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell’utente. In caso di inserimento dell’ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.”.
57. Modifiche al paragrafo 4.3.4. Tipologia di Servizi a) Nel primo capoverso: - il primo periodo è sostituito con il seguente “Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.”; - nel terzo periodo dopo la parola “apertura” sono aggiunte le seguenti “(pranzo o cena). L’assenza dell’erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell’utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell’integ |
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5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ
70. Modifiche al paragrafo 5. Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità a) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi “Nei casi di servizi realizzati in forma di “accoglienza diffusa” si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale. Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5.”.
71. Modifiche al paragrafo 5.6.1 Tipologia di utenza a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo “In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel servizio.”.
72. Modifiche al paragrafo 5.6.7. Requisiti minimi professionali a) Nel primo capoverso - al primo periodo le parole “effettiva di una famiglia o” sono soppresse e dopo la parola “che” è inserita la seguente “preferibilmente”; - al secondo periodo le parole “la qualifica di educatore oppure,” sono soppresse.
73. Modifiche al paragrafo 5.8.7 Requisiti minimi professionali a) Le parole “effettiva di una famiglia o” sono soppresse.
74. Modifiche al paragrafo 5.9.6. Requisiti minimi organizzativi Le parole “, che svolgono funzioni genitoriali” sono soppresse.
75. Modifiche al paragrafo 5.9.7 Requisiti minimi professionali a) Nel primo capoverso il primo periodo è sostituito con il seguente “La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all’affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.”.
76 Modifiche al paragrafo 5.10.3 Tipologia di servizi a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo “Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.”.
77 Modifiche al paragrafo 5.11.1. Tipologia di utenza a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso “Il Progetto individuale ha durata annuale.”.
78 Modifiche al paragrafo 5.11.2. Tipologia del progetto da erogare a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso “Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.”.
79 Modifica al paragrafo 5.12.3 Tipologia del servizio a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo “Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.”.
80 Inserimento dei seguenti capitoli: 5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA; 5.19 CENTRI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE; 5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA; 5.21 DIMISSIONI PROTETTE Dopo il capitolo 5.17 Servizio di Segretariato Sociale sono inseriti i seguenti: “5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA
5.18.1. Tipologia di Utenza I Centri antiviolenza, denominati “CAV”, erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza. I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
5.18.2. Obiettivi I Centri antiviolenza hanno l'obiettivo di sostenere e supportare le donne vittime di violenza e realizzare per loro percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza al fine di garantire loro una rete formale e informale di sostegno e una gamma complessa di servizi di ascolto, accoglienza, relazioni, etc. tesi a supportare la l’utente affinché ritrovi fiducia nelle proprie capacità e risorse favorendo anche nuovi progetti di vita e di autonomia, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni
5.18.3. Tipologia di servizi Il Centro contro le violenze di genere offre, gratuitamente, i seguenti servizi: a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza; b) Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente; c) Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza; d) Supporto psicologico: sostegno nell’elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato; e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti; I Centri assicurano collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio, intrattengono, inoltre, costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio- sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza, nonché Servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, Strutture scolastiche e Centri per l'Impiego operanti nel territorio e con realtà simili delle altre regioni. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle persone che si rivolgono alle strutture del Centri antiviolenza. Inoltre, i CAV, previo consenso della donna, si raccordano con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l’autonomia economica e l’orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l’orientamento all’autonomia abitativa. I centri antiviolenza, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l’attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
5.18.4. Requisiti minimi strutturali L’immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e, inoltre, deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso. La struttura destinata a sede operativa del CAV, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, deve possedere i seguenti requisiti: - essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy; - essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali; - non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruib |
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03/01/2025
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