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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 03/08/1999, n. 20
L. R. Calabria 03/08/1999, n. 20
- L.R. 18/05/2023, n. 17
- L.R. 23/12/2022, n. 52
- L.R. 28/08/2000, n. 14
- L.R. 02/05/2001, n. 7
- L.R. 11/08/2010, n. 22
- L.R. 16/05/2013, n. 24
- L.R. 06/04/2017, n. 9
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TITOLO I - Principi generali e rapporti istituzionali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione italiana e in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue: a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale; b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale; |
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Art. 3 - Funzioni e rapporti con le autonomi locali1. I Comuni, le Province e le Comunità Montane, . per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvolgono dell'ARPACAL. 2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico-s |
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Art. 4 - Rapporti con le Associazioni no profit1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici |
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Art. 5 - Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia Europ |
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TITOLO Il - Arpacal: Funzione, Cooperazione con gli Enti locali |
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Art. 6 - Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in Catanzaro. 2. L'ARPACAL è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio del |
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Art. 7 - Funzioni, attività e compiti1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a: a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale; b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione; c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni; d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente; e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale; f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, stud |
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Art. 8 - Controllo1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta re |
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Art. 9 - Gli Organi |
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Art. 9-bis - (Consiglio di amministrazione) |
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Art. 9-ter - (Competenze del Consiglio di amministrazione) |
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Art. 9-quater - (Competenze del Presidente) |
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Art. 9-quinquies - (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) |
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Art. 10 - Comitato regionale di indirizzo1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva. |
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Art. 11 - Direttore Generale1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). N9 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L’incarico è incompatibile con le altre attività professionali. 3. Il dire |
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Art. 12 - (Revisore unico dei conti e revisore supplente)1. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo dell'ARPACAL. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo dell'ARPACAL contenente valutazioni sulla cor |
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Art. 13 - Regolamento1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e le Organizzazioni Sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale. 2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge. |
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Art. 14 - Programma annuale di attività1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore G |
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Art. 15 - Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL1. Il Presidente, della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi Multizonali di Prevenzi |
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Art. 16 - Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sin |
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Art. 17 - Articolazione organizzativa dell'ARPACAL1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici. 2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, no |
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Art. 18 - Comitati provinciali di coordinamento1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è i |
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Art. 19 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria. |
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Art. 20 - Accesso alle informazioni ed ai documenti1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della |
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Art. 21 - Attività di ispezione, controllo e vigilanza1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale |
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Art. 22 - Attività di consulenza e collaborazione1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'Ambiente alla stipula di |
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TITOLO III - Norme finanziarie |
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Art. 23 - Dotazione finanziaria1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da: a) contributi erogati dalla Regione; b) percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Mult |
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Art. 24 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.L.vo 3 |
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Art. 25 - Disposizioni finanziarie1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 26 - Norme transitorie1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978 n. 883». 2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzio |
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Art. 27 - Dotazione organica1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto |
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Art. 28 - Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di eff |
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Art. 29 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le norme, di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883», non compatibili con quanto disposto dalla presente legge. 2. A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7 , cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, «Istitu |
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