N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L.R. 11/08/2010, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 16/05/2013, n. 24, così recitava:

“Art. 9-quinquies (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) - 1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio. 2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 3.Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.”

Dalla redazione