Articolo dall'art. 12, comma 2, della L.R. 11/08/2010, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 16/05/2013, n. 24, così recitava:

“Art. 9 ter (Competenze del Consiglio di amministrazione) - 1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente: a. nominare il Direttore generale; b. nominare il Direttore amministrativo; c. nominare il Direttore scientifico; d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall’Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale; e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.”

Dalla redazione