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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 20/04/2022, n. 10
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- L.R. 21/10/2022, n. 32
- L.R. 08/06/2022, n. 18
- L.R. 07/06/2022, n. 16
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Con la presente legge la Regione detta le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al settore dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato. 2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi: a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona; b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale; c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale; d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future; e) p |
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Art. 2 - (Disposizioni generali)1. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particol |
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Art. 3 - (Ambito territoriale ottimale)1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territo |
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Art. 4 - (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria)1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall’Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano o |
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Art. 5 - (Organi dell’Autorità)1. Gli organi dell’Autorità sono: a) il co |
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Art. 6 - (Consiglio direttivo d’ambito)1. Il consiglio direttivo d’ambito è costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall’articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori il consiglio direttivo d’ambito è composto dai sindaci degli enti locali di cui al primo periodo, o loro delegati. 2. I quaranta enti locali individuati ai sensi del comma 1 costituiscono il consiglio direttivo d’ambito per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui al |
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Art. 7 - (Funzioni del consiglio direttivo d’ambito)1. Il consiglio direttivo d'ambito approva lo statuto dell'Autorità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 2. Il consiglio direttivo d'ambito provvede: a) all’approvazione del piano d’ambito e all’assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato; |
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Art. 8 - (Individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d’ambito)1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme fanno parte di diritto dei quaranta componenti che, ai sensi dell’articolo 6, costituiscono il consiglio direttivo d’ambito dell’Autorità. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentatré componenti sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3. N2 2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella Tabella dell’Allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche: a) popolazione superiore a 15.000 abitanti; b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti; c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abi |
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Art. 9 - (Conferenze territoriali di zona)1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Autorità definisce nello statuto strutture periferiche denominate Conferenze territoriali di zona ( |
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Art. 10 - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il consiglio direttivo d’ambito nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, secondo le modalità previste dallo statuto, fr |
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Art. 11 - (Direttore generale)1.Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentito il consiglio direttivo d’ambito e dura in carica cinque anni. Il relativo contratto di lavoro di diritto privato è sottoscritto dal Presidente del consiglio direttivo medesimo. 2. Il direttore generale è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l’esercizio di qualificata attività nel settore della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Dell’avvio del relativo procedimento è data adeguata pubblicità. 3. Trovano applicazione per la nomina del direttore generale le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile |
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Art. 12 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le competenze previste dal d.lgs. 152/2006 in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 2. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della l.r. 18/2017: a) sta |
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Art. 13 - (Piano d'ambito per la gestione dei servizi)1. Il consiglio direttivo d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori. 3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria per |
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Art. 14 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la Giunta presenta alla commissione co |
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Art. 15 - (Tutela degli utenti e partecipazione)1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato. |
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Art. 16 - (Poteri sostitutivi della Regione)1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell’ente di governo dell’ambito e, in caso |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie)1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile. 2. N6 L’Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3. L’Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e pass |
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Art. 18 - (Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.)1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL S.p.A., Fincalabra S.p.A., soci |
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Art. 18-bis - (Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato)1. L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. qua |
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Art. 20 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo 18, quantificati in euro 1,00 per la sola annualità 20 |
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Art. 21 - (Entrata in vigore) |
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Allegato
Tabella A N5
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