Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 21/10/2022, n. 32, il presente comma si interpreta nel senso che i rapporti giuridici nei quali è subentrata l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale.

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