L. R. Calabria 11/08/2014, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 11/08/2014, n. 14

Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.
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Art. 1 - (Finalità e principi generali)

1. La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l’uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.

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Art. 2 – (Competenze della Regione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione r

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Art. 2-bis - (Poteri sostitutivi)

N1

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Art. 3 - (Assetti territoriali per l’organizzazione del ciclo rifiuti)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani negli ATO di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è organizzato e svolto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 1, comma 1.

2. Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l’organizzazione orientata all’efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO.

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Art. 4 - (Comunità d’ambito territoriale ottimale)

1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i comuni si associano secondo le forme previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d). È facoltà dei Comuni degli ATO costituire consorzi, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). N13

1-bis. I Comuni ricompresi nell'ATO relativo al territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 1 attraverso gli organi della

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Art. 4-bis – (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani)

N10

1. Per l’ATO relativo al territorio della provin

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Art. 5 – (Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale)

1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti sulla base degli schemi–tipo approvati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le Comunità garantiscono che la carta dei servizi e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative di cui all’articolo 4, comma 9, lettera b), e rispettino gli standard previsti.

2. Le prestazioni e gli standard di cui al comma 1, contenuti nella carta dei servizi, sono recepiti nel contratto di servizio e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.

3. Lo schema di carta dei servizi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, prevede, quale contenuto minimo, che:

a) lo spazzamento meccanizzato e manuale s

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Art. 6 – (Affidamento dei servizi)

1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l’affidamento:

a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.

2. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all’affidamento unitario del servizio per l’intero ATO o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento localizzati nell’ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO.

3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a), nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità in se

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Art. 6-bis – (Disposizioni per assicurare l’immediato avvio delle comunità d’ambito)

N14

1. N6

2.

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Art. 6-ter - (Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani)

N9

1. Al fine di assicurare efficienza e continuità nell’espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli ATO, le Comunità nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calab

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Art. 7 – (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

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Art. 8 – (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

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