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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 07/12/2009, n. 47
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- L.R. 25/01/2019, n. 1
- L.R. 26/02/2010, n. 8
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), di seguito denominato D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del D.M. 19 dicembre 2017 del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia), fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.
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Art. 1-bis - (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria)1. Sono istituiti l'elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria. 2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per "albero monumentale" si intende: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 2. Sono considerati "boschi vetusti" le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione. 3. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone. 4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono: a) per "specie autoctone", quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo; b) per "specie alloctone", quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo. 5. Per "flora di alto pregio" si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela.
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Art. 2-bis - (Criteri di monumentalità)1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale, sono i seguenti: a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso; b) pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento; c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario; d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente; e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale; f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva; g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. 2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, è assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.
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Art. 2-ter - (Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria)1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge; la tabella costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1 comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). 3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1.
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità.N5 2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.N5 3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017, l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11,comma 1, lettera c), del D.Lgs. 177/2016.N5 4. N6 5. N15 6. N16
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Art. 4 - (Compiti e funzioni dei Comuni)1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge. 1-bis. La Regione Calabria, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale. N12 1-ter. I finanziamenti a favore dei Comuni, a valere sul fondo di cui al comma 1-bis, vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati. N12 2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza. 3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali. 4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato numero 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, è consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione. 5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento è utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato numero 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014. 6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). 7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato numero 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi, in formato digitale. 8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente. 9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali. 10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale. 12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari. 13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e. la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. 14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
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Art. 5 - (Registri informatici provinciali) |
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Art. 6 - (Iniziative di valorizzazione e tutela)1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le associazioni ambientaliste. 2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità. 3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) del Capo II, della parte terza del d.lgs. 42/2004, secondo le procedure indicate negli articoli 138 e seguenti del richiamato d.lgs. n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati riportano nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela. 4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2. 5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento. 6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.
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Art. 7 - (Controllo e monitoraggio)1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti, come individuati all'articolo 4, comma 14, della presente legge. 2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.
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Art. 8 - (Sanzioni)1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1. 2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali. 3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter. 4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali. 6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R 8/2010.
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