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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 28/06/1994, n. 28
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- L.R. 22/02/2005, n. 12
- L.R. 10/04/2000, n. 39
- L.R. 07/01/1998, n. 2
- L.R. 11/03/1997, n. 15
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della Legge 394/91, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico. I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseg |
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Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono in: |
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Art. 3 - Parchi naturali1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valo |
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Art. 4 - Riserve naturali1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero pre |
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Art. 5 - Riserve naturali integraliLe riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e recipr |
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Art. 6 - Riserve naturali orientateLe riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale. |
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Art. 7 - Riserve naturali specialiLe riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, opp |
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CAPO II - PROPOSTE PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE |
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Art. 8 - Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione: a) La Provincia territorialmente interessata; |
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Art. 9 - Leggi istitutivi delle aree naturali protette1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse: |
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Art. 10 - Individuazione di aree naturali protette1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del 21.12.93 pubblicato sulla GU del 16.3.94: a) Sistemi parchi e riserve: 1) Gallipoli - Cognato - Piccole Dolomiti Lucane; |
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Art. 11 - Comitato scientifico regionale per l'ambiente |
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Art. 12 - Composizione del comitato |
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Art. 13 - Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente |
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Art. 14 - Compensi e rimborsi |
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CAPO III - GESTIONE DEI PARCHI NATURALI |
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Art. 16 - Gestione dei parchi naturali e loro organi1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica. 2. Sono organi degli Enti parco: |
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Art. 17 - Comunità del parco1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco. N5 2. La Comunità del Parco è organo consultivo e p |
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Art. 17-bis. - Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione Basilicata1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi e delle aree protette della Regione, di seguito denominata "Consulta", è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale. N32 2. La Consulta, altresì: a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei parchi e delle aree protette della regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali e nazionali e agli accordi di programma; N33 |
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Art. 18 - Personale dell'ente parco1. L'Ente Parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti territorialmente interessati. |
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Art. 19 - Piano per il Parco1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano per il Parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinare l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive. N17 2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti. 3. I piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie: a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11.2.92, n. 157 "Norme per l |
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Art. 20 - ControlliLe deliberazioni degli organi del Parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella LR 10/91 per gli Enti stru |
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Art. 21 - Divieti transitori1. Nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani per i Parchi, sono vietate: |
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Art. 22 - Concessioni ed autorizzazioni1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate |
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Art. 23 - Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche1. La Regione o la Provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta. 2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e pr |
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Art. 24 - Indennizzi1. Quando, all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentali dei redditi agro - silvo - pastorali, in conseguenz |
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Art. 25 - Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili1. Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi nel |
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CAPO IV - NORME GENERALI |
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Art. 26 - Coordinamento1. La Giunta Regionale provvede a: a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette; b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e dell |
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Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione o dalla Provincia attraverso i propri uffici. 2. La sorveglia |
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Art. 28 - Demanio per la tutela della natura1. La Regione e la Provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarità e dal particol |
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Art. 29 - Ricerca scientifica1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11 comma 3 lettera a) e dall'art. 22 comma 1 lettera d) della |
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Art. 30 - Divieti generali1. É vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiare. É vietata alt |
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Art. 31 - Sanzioni1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge. |
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Art. 32 - Tutela della flora - Specie regionali protette1. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della GR e previo parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata |
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Art. 33 - Biotopi individuati ex Legge regionale 42/801. Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con D |
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Art. 34 - Norma transitoria1. I limiti ed i divieti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione. Agli oneri derivant |
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Art. 36 - Abrogazione di norme1. È abrogata la Legge regionale n. 42/80 " Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata ". 2. Sono abrogate tutte le al |
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