Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 15/12/2021, n. 59, così recitava:

“Articolo 13 - Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente

1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli Enti Locali interessati, dalle Associazioni ambientalistiche e delle organizzazioni agricole.”

Dalla redazione