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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 28/10/2011, n. 21
L. R. Basilicata 28/10/2011, n. 21
L. R. Basilicata 28/10/2011, n. 21
L. R. Basilicata 28/10/2011, n. 21
- L.R. 08/08/2013, n. 18
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Articolo 1 - Finalità1. Con la presente legge sono assicurati i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intende per studio professionale di odontoiatria la struttura semplice ambulatoriale, di seguito denominato ambulatorio, ove il singolo professionista, anche in forma associata con altri specialisti della stessa disciplina, svolga |
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Articolo 3 - Requisiti minimi strutturali1. La dotazione minima degli ambienti di uno studio odontoiatrico è la seguente: - Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa adeguatamente arredati e con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. La superficie totale non deve essere inferiore a 16 mq; - Locali e/o spazio per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche con dimensioni minime di almeno 12 mq, dotati di idoneo sistema di aerazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione; gli spazi indicati d |
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Articolo 4 - Requisiti minimi impiantistici1. Tutti i locali devono essere dotati di . |
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Articolo 5 - Requisiti minimi organizzativi1. Durante lo svolgimento delle attività negli ambulatori odontoiatrici è obbligatoria la presenza di un odontoiatra o medico iscritto all'Albo degli Odontoiatri. 2. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in stru |
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Articolo 6 - Requisiti minimi per l'esercizio dell'attività ambulatoriale odontoiatrica1. Per l'esercizio dell'attività di odontoiatria deve essere prevista la seguente dotazione minima di attrezzature, strumenti e arredi: - Apparecchio radiologico endorale e grembiule di gomma piombifera; - Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) in buste sterili; |
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Articolo 7 - Norma transitoria1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate. 2. Per le strutture gi& |
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Articolo 8 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale n. 18 del 17 aprile 2001. |
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ALLEGATO A |
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Comunicazione per l'apertura e l'esercizio di attività sanitaria |
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Articolo 9 - Pubblicazione1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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29/11/2024
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