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Deliberaz. G.R. Basilicata 22/12/2011, n. 1942

Nuovi limiti di costo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
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Testo del documento

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 Gennaio 1998 n. 11 concernente la individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1148 del 23.05.2005 e n. 1380 del 05.07.2005 con la quale si è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 05 Ottobre 2005 n. 2017 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipar

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Allegato A

 

Art. 1 - Nuova edificazione

N1

Il costo totale dell’intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) - costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) che rappresenta il costo riconosciuto all’operatore per interventi di nuova edificazione. Tale costo è così determinato:

- costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.) € 700,00.

A tale costo base (C.B.N.) sono consentite le seguenti maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive:

 

- edifici in località con altitudine superiore a mi. 400 slm

max

5%

- edifici in zona sismica di 1° categoria

max

12%

- edifici in zona sismica di 2° categoria

max

10%

- edifici in zona sismica di 3° categoria

max

8%

- utilizzo di dispositivi antisismici(isolatori sismici ecc.)

max

3%

- edifici con fondazioni indirette o particolarmente onerose (piastre e platee nervate)

max

5%

- sistemazioni esterne particolarmente onerose (aree estese o acclivi)

max

5%

- tipologie edilizie a gradoni, a piani sfalsati, alloggi duplex o edifici con H inferiore ai 10 ml

max

5%

- edifici con vincoli ambientali o di altra natura

max

5%

- opere e/o impianti volti al contenimento del consumo energetico

max

5%

- miglioramento delle prestazioni energetico - ambientale degli edifici, di cui al protocollo sintetico D.G.R. n. 727 del 15.5.2006 e D.G.R. n. 695 del 14.4.2010 e relativo software applicativo di cui alle Determinazioni Dirigenziali 7602 n. 1256 del 06.12.2010 e 7602 n. 200 del 13.04.2011.

max

10%

 

L’entità di tale maggiorazione è così determinata in riferimento alla scala di prestazione del Sistema di valutazione energetico ambientale adottato dalla Regione Basilicata:

 

a) da 0 a 1

valore 0

b) da 2 a 3

valore 7%

c) da 4 a 5

valore 10%

 

Il costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.) non potrà eccedere il limite di € 1085,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare e relativo quadro tecnico-economico (Q.T.E.), da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.

2) - oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:

 

a) - per l’edilizia sovvenzionata:

 

 

 

- acquisizione area e urbanizzazioni:

maggiorazione del C.R.N.

max

25%

- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche:

maggiorazione del C.R.N.

max

3%

- spese tecniche e generali (progettazione,direzione lavori, gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.):

maggiorazione del C.R.N.

max

16%

(detta percentuale si riduce al15 % per interventi realizzati direttamente dei comuni, mentre 1’1 % è riservata a favore dell’A.T.E.R. competente per territorio)

 

 

 

- accantonamento per imprevisti:

maggiorazione del C.R.N.

max

5%

- allacciamenti di utenze:

maggiorazione del C.R.N.

max

2%

b) - per l’edilizia agevolata-convenzionata:

 

 

 

- acquisizione area e urbanizzazioni:

maggiorazione del C.R.N.

max

25%

- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche:

maggiorazione del C.R.N.

max

3%

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.):

maggiorazione del C.R.N.

max

14%

- oneri finanziari e tasse:

maggiorazione del C.R.N.

max

12%

 

La somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2) espressiva del costo totale dell’intervento di nuova edificazione (C.T.N.) non potrà eccedere, per gli interventi di Edilizia Sovvenzionata il limite massimo di € 1600,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all’art. 6, oltre I.V.A. e I.R.A.P. gravante. Per gli interventi di Edilizia Agevolata il predetto costo totale dell’intervento di nuova edificazione (C.T.N.) non potrà eccedere il limite massimo di € 1670,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l’importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest’ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell’intervento (C.T.N.). È consentito, altresì, derogare dal rispetto delle percentuali fissate per acquisizione aree ed urbanizzazioni (25 %) e per prospezioni geognostiche ed indagini archeologiche (3%) sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell’intervento (C.T.N.). È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (16 %) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici.

 

Art. 2 - Recupero del patrimonio edilizio recupero primario

N1

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