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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Basilicata 14/06/2007, n. 147
D. P.G.R. Basilicata 14/06/2007, n. 147
D. P.G.R. Basilicata 14/06/2007, n. 147
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[Premessa] |
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Art. 1 - NUOVA EDIFICAZIONE (N.C.)Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione. Tale costo è così determinato: - costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.) euro 585,81. A tale costo base (C.B.N.) sono consentite le seguenti maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive: edifici in località con altitudine superiore a mt. 400 slm: max 5%; edifici in zona sismica di 1ª categoria: max 10%; edifici in zona sismica di 2ª categoria: max 8%; edifici in z |
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO |
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Art. 2 - RECUPERO PRIMARIOPer recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza, anche sismica, dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti. Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è così determinato: - Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 351,49. Maggiorazioni per condizioni localizzative: - recupero edifici in località con altitudine superiore a 400 mt. slm: max 5%; - recupero edifici con adeguamento alla zona sismica: max 20%; - recupero edifici con opere di m |
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Art. 3 - RECUPERO SECONDARIOPer recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario. Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è così determinato: - Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 226,96. Maggiorazioni per condizioni localizzative: - recupero edifici ubicati in Zona "A" e "B": max 15%. |
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Art. 4 - RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRENel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo total |
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Art. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAIl costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.): determinato in euro 263,10 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.) come definita all'art. 6; 2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi: a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%; |
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Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICIAi fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato, valgono le seguenti definizioni: a) superficie utile abitabile (SU): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre; b) superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali androne d'ingresso, "scale" N1 porticati liber |
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Art. 7 - APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO IN AMBITO REGIONALELa Giunta Regionale potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo di cui al presente decreto sulla base di richieste motivate e documentate dei soggetti attuatori. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per maggiori costi dell'area e maggiore incidenza degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili. |
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Art. 8 - AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONEI costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica loca |
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Art. 9 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONEI limiti di costo di realizzazione tecnica, definiti ai sensi del presente decreto, sono aggiornati a |
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Art. 10 - QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)Per l'applicazione dei limiti di costo definiti dal presente decreto, i progetti debbono essere corre |
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