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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 12/04/1994, n. 28
L.R. Abruzzo 12/04/1994, n. 28
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[Premessa] |
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TITOLO I |
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Art. 1 |
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Art. 2La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni: a) la redazione del piano forestale regionale che individui le linee del Settore, previa acquisizione della base conoscitiva e cartografica a livello catastale e la realizzazione dell'inventario forestale regionale finalizzato alla individuazione: - dei terreni ex agricoli potenzialmente idonei alla forestazione produttiva a cicli brevi; - dei terreni che in ogni singolo bacino idrografico è necessario destinare, in armonia con i principi della legge n. |
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"Art. 2 bisN2 All'inizio di ogni anno o a seguito di particolari stanziamenti nazionali e/ o comunitari la Giunta Regionale, sentita la III Commissione Consiliare, provvede a redigere programmi annuali o particolari con indicati i criteri di priorità di spesa nel rispetto dei criteri già indicati dalla presente legge. Tra tali criteri di priorità dovranno essere adottati quelli relativi agli interventi da effettuarsi nelle aree parco o comunque protette e relative aree di protezione esterna, quelle relative agli interventi selvicolturali nel |
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"Art. 2 terN2 I progetti per i lavori di cui ai programmi potranno essere presentati per il finanziamento dagli Enti pubblici proprietari dei terreni oggetto di intervento (Comuni, comunità montane, amministrazioni frazionali separate degli usi civici, ecc.), da consorzi o società di gestione silvo - pastorale costituiti anche in forma mista pubblico - privato, o da terzi operanti per conto di tali Enti e da cooperative o consorzi cooperativi. |
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Art. 3La Regione favorisce la costituzione di imprese e cooperative forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la |
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Art. 4Per gli interventi di miglioramento boschi e di nuova forestazione previsti dalla vigente legislazione ed effettuati da Comuni, Comunità Montane, Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su terr |
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"Art. 4 bis - Taglio colturale e relative autorizzazioniN11. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti; b) i tagli fitosanitari; c) i tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto; d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità; e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche; f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto; g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui; |
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Art. 5N2 "Alle cooperative che abbiano acqu |
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"Art. 5 bisN2 Per le iniziative ammesse ai benefici del Reg. CEE 867/ 90 la regione co |
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Art. 6Per il recupero e la realizzazione di castagneti, in zone vocate, sia per la produzione del frutto ch |
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Art. 7La Regione, presso il Centro di Micorizzazione di L'Aquila attiva la produzione di piantine micorizza |
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Art. 8La Regione favorisce la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei pr |
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Art. 9Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge è vietato apportare trasformazioni coltur |
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Art. 10I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'affermazione del b |
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Art. 11La Regione, per conseguire l'incremento e il potenziamento del patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei vivai |
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Art. 12N2 "Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in |
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Art. 13Per favorire l'organica attuazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 113, tutti i Comuni devono rapprese |
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Art. 14Le quote di accantonamento da liquidare a fine rapporto alle unità lavorative impiegate a temp |
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Art. 15La Regione per la realizzazione del Piano Forestale Regionale di cui al precedente articolo 2, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; predispone l'Inventario Forestale Regionale con lo scopo di fornire dati di |
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Art. 16La Regione promuove, tramite il comitato di gestione delle Foreste Demaniali Regionali e/o gli Ispett |
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"Art. 16 bisN2 Le Comunità Montane, i comuni singoli o associati, le Amministrazioni separate degli usi civici o i consorzi di gestione agro - silvo - pastorale con patrimonio boschivo non inferiore a Ha. 500 sono tenuti alla compilazione di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di Enti Locali, Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti Morali. Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti alla approvazione della Giunta Regionale, di intesa con la Commissione Consiliare agricoltura. Nei piani predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi. |
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Art. 17Le norme di cui al presente titolo si applicano fino alla definizione dei rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni conseguenti al riassetto delle competenze in materia. Allo scopo di gestire i beni costituenti il demanio forestale della Regione nonché i terreni ed i beni rustici che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione, è istituito il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali presso il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regio |
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Art. 18Gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali, oltre il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, provvedono a: |
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Art. 19Gli Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali sono confermati, dalla Giunta Regionale, Funzionari Delegati ai sensi delle vigenti |
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Art. 20Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della prese |
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Art. 21È gravemente vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, ne |
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Art. 22Tutte le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate dalla Regione anche ad integrazione |
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Art. 23All'art. 32 della LR 7- 7- 1982, n. 38 come modificato dall'art. 1 della LR 22- 7- 1986, n. 24, è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 24Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al RDL 30- 12- 1923, n. |
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Art. 25Le somme introitate dalla Regione per effetto del disposto di cui all'art. 12 sono trasferite dalla T |
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Art. 26Tutte le somme introitate dagli Amministratori delle Foreste Demaniali e rivenienti dalla gestione de |
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Art. 27Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1994, sono valutati in lire 4.307.000.000. A |
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Art. 28La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della |
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