Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/1994 n. 106. L'articolo 1 così recitava: "La LR 7- 7- 1982, n. 38, per le parti non in contrasto con la presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 1994; conseguentemente sono adeguate a detto termine le provvidenze previste ed i termini di scadenza."

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