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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 20/05/2008, n. 6
L. R. Abruzzo 20/05/2008, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/07/2020, n. 17
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Art. 1 - Finalità1. L’olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l’ambien |
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Art. 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo1. È istituito, presso "il Dipartimento Agricoltura" N1, il "Registro degli alberi monumentali di olivo" della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, cost |
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Art. 3 - Divieti e prescrizioni1. Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l’abbattimento e l’espianto di alb |
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Art. 4 - Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere "al Dipartimento Agricoltura" N1 l’autorizzazione all’espianto o all’abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi: |
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Art. 5 - Cessioni e spostamenti1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge possono: a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell’ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali); b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa propriet&agr |
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Art. 6 - Sanzioni amministrative1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila). 2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione. 3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 del |
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Art. 7 - Vigilanza1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abus |
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Art. 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 9 febbraio |
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Art. 9 - Norme finali1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e |
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Art. 10 - Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)1. La lettera c bis) del comma 2 dell’art. 15 de |
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Art. 11 - Riprogrammazione di somme |
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Art. 12 - Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008) |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
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