Articolo abrogato a decorrere dal 16 giugno 2022 dall’art. 8, comma 1, della L.R. 27/12/2022, n. 37, così recitava:

“Art. 38 - (Abrogazioni e modifiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è abrogata la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)).

2. All'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, (legge finanziaria regionale 2003) al comma 5, alla lettera c), la lettera c2) è sostituita dalla seguente, a decorrere dal 1° gennaio 2022: ''c2) da 220 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW;''.”

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