Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 27/09/2016, n. 34
L. R. Abruzzo 27/09/2016, n. 34
L. R. Abruzzo 27/09/2016, n. 34
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - (Inserimento del Titolo III bis alla L.R. 25/2000)1. Dopo il Titolo III della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), è inserito il seguente: "TITOLO III bis - Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale Art. 15 bis - (Sistema di committenza unica regionale) 1. In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all’articolo 15 quater e per l’ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa. 2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
Art. 15 ter - (Funzioni della Centrale unica) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, la Regione Abruzzo si avvale dell’Agenzia di cui all’articolo 7. 2. All’Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa ant |
|
Art. 2 - (Modifiche alla L.R. 25/2000)1. Alla L.R. 25/2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 le parole "al Comitato regionale di cui al seguente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale, sentiti l’Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione"; b) il comma 4 dell’articolo 1 è abrogato; c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico) 1. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo". |
|
Art. 3 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo)1. Nella L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC". 2. Nella L.R. 25/2000, le parole "struttura speciale di supporto Sistema Informativo Regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione". 2-bis. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'ARIC in relazione alle n |
|
Art. 4 - (Norma finanziaria)1. Al fine di garantire il funzionamento dell’ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l’anno 2016 la spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte: a) per euro 190.000,00 con le risorse statali stanziate e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015); b) per euro 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento dell’Agenzia regionale di informatica e committenza – ARIC", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti". 2. Ai fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l’anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: a) in aumento parte Spesa: Titolo 1 "Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 510.000,00 dell |
|
Art. 6 - (Modifiche alla L.R. 27/2011)1. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla |
|
Art. 7 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURA |
Dalla redazione
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Avvisi e bandi di gara
- Appalti e contratti pubblici
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Esecuzione dei lavori pubblici
- Pubblica Amministrazione
- Tutela ambientale
D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia
- Redazione Legislazione Tecnica
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Appalti e contratti pubblici
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Infrastrutture e opere pubbliche
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Edilizia e immobili
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Alluvione Veneto ed Emilia Romagna 2014
- Terremoto Ischia 2017
- Leggi e manovre finanziarie
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Rifiuti
- Imposte sul reddito
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Protezione civile
La Legge di bilancio 2018 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
14/11/2024
- L’appaltatore deve risarcire il pedone che finisce nella buca da Italia Oggi
- Concordato bis ma non per tutti da Italia Oggi
- Bonus facciate garantito da Italia Oggi
- Appalti pilotati da 100 milioni: faro su Astral e Campidoglio da Il Sole 24 Ore
- Ponte sullo Stretto, disco verde dalla commissione con prescrizioni da Il Sole 24 Ore
- Beni strumentali, resta il nodo indeducibilità dell’Imu dall’Irap da Il Sole 24 Ore