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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 15/10/2012, n. 49
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- L.R. 31/03/2023, n. 16
- Sent. Corte Cost. 21/05/2021, n. 106
- L.R. 13/10/2020, n. 29
- L.R. 28/01/2020, n. 3
- L.R. 09/08/2013, n. 22
- L.R. 10/01/2013, n. 2
- L.R. 18/12/2012, n. 62
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Art. 1 - (Obiettivi e finalità)1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell’articolo 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 2. Con |
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Art. 2 - (Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l’ampliamento e la demolizione e ricostruzione)1. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, o al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4. N3 1-bis. Per le finalità di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 5 del D.L. n. 70/2011, sono consentiti gli interventi di delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle Zone A ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettere b) e c) del D.M. n. 1444/1968. In caso di delocalizzazione delle volumetrie di un insieme di fabbricati i Comuni procedono esclusivamente attraverso interventi di recupero urbano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30-bis della L.R. n. 18/1983, con le procedure di cui all'articolo 20 della medesima L.R. n. 18/1983. |
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Art. 3 - (Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali)1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, al momento dell’entrata in vigore della presente legge laddove il propr |
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Art. 4 - (Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali)1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell’entrata in vigore della presente legge laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2. N25 2. L’incremento di cui al comma 1 può essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario repe |
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Art. 5 - (Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d’uso)1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell’articolo 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. 2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti all’interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell’intorno dell’ambito |
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Art. 6 - (Condizioni e criteri per la modifica della sagoma)1. Per tutti gli interventi posti in essere per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono ammesse le modifiche della sag |
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Art. 7 - (Semplificazione delle procedure) |
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Art. 8 - (Norma transitoria)1. Alle istanze presentate ai sensi del D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, in data antecedente a quella di entrata in |
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Art. 8 bis - (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19)1. |
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Art. 8 ter - (Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983) |
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Art. 8 quater - (Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010) |
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Art. 9 - (Modifiche all’art. 11 della L.R. 16/2009)1. Al comma 4 dell’art. 11 della L.R. 16/200 |
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Art. 10 - (Modifica all’articolo 85 della L.R. 15/2004)1. Al comma 2 dell’articolo 85 della legge r |
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Art. 10-bis - (Oneri di urbanizzazione)1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrar |
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Art. 11 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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