Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 9 della L.R. 18/12/2012, n. 62 e sostituito dall’art. 10, comma 4 della L.R. 28/01/2020, n. 3, come sostituito dall’art. 7, comma 2 della L.R. 16/06/2020, n. 14.

La Sent. Corte Cost. 21/05/2021, n. 106 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della L.R. 3/2020, nella parte in cui, al comma 4, che sostituisce il presente articolo, prevedendo che «[n]ell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l’immediata copertura finanziaria.

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