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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 03/11/2022, n. 29
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Disposizioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in materia di agricoltura, di alienazioni di beni immobili e mobili e modifiche alle leggi regionali 10/2022, 41/2012, 2/2022, 5/2022, 23/2021, 9/2018, 45/2019, 26/2010 e 51/20101. Al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, in attuazione della normativa statale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (CSI) dell'area Chieti - Pescara possono individuare le zone destinate a standard urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani Regolatori Territoriali (PRT), per consentire l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARAP ed il CSI dell'alea Chieti - Pescaia, ciascuno per l'ambito competenza, definiscono con atto proprio le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle aree, favorendo, altresì, l'eventuale condivisione dell'energia prodotta nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) e della legge regionale 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla L.R. 6/2022). 3. L'assegnazione delle aree di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano variante ai vigenti PRT, sono immediatamente esecutive e non richiedono procedine di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, trattandosi di interventi che non mutano la destinazione d'uso delle aree di cui al comma 1 e risultano compatibili e complementari a detta destinazione. 4-bis. Nell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 resta fermo il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di autorizzazione, realizzazione ed entrata in esercizio, di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. N1 5. L'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito |
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Art. 3 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). |
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