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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 07/06/1996, n. 36
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- L.R. 25/08/2006, n. 29
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 17/04/2003, n. 7
- L.R. 24/08/2001, n. 39
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Art. 3 - Costituzione dei Consorzi di bonifica1. Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un C |
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Art. 4 - Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di bonifica1. Entro 3 mesi dall’avvenuta delimitazione dei nuovi comprensori, il Consiglio regionale approva, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione, e previa deliberazione della Giunta regionale, il «Piano di organizzazione funzionale e finanziaria» dei nuovi Consorzi di bonifica. Il componente la Giunta sente, prima di rimettere la proposta alla Giunta regionale, i Commissari e le Consulte di ciascun nuovo Consorzio. 2. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria deve tra l’altro prevedere: |
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Art. 5 - Gestione commissariale dei Consorzi di bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria1. Contestualmente alla istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore agricoltura foreste e alimentazione, nomina per ciascun consorzio, come risultante della riorganizzazione di cui al precedente art. 2, un Commissario, cui è demandato il compito di portare a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, secondo le disposizioni della presente legge, ed in base al piano di cui al precedente articolo, ovvero per i casi in cui il territorio è stato sclassificato, per procedere alla liquidazione secondo i criteri previsti nel comma 3 dell’art. 4. |
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Art. 6 - Personale dipendente1. Il personale dipendente dei Consorzi di bonifica, che in seguito all’applicazione della presente legge vengono s |
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Art. 7 - Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi1. Conseguiti gli obiettivi di risanamento dei consorzi fissati dal piano di cui al precedente art. 4, il Commissario regionale trasmette al Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Giunta regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione econom |
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Art. 9 - Compiti alle ProvinceN1 “1. Alle Province sono trasferiti, in attuazione degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i perimetri di contribuenza, mediante l'individuazione degli immobili che traggano un beneficio diretto e specifico dall'attività di bonifica sulla base della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai comm |
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Art. 10 - Compiti delle Comunità montane1. Nei territori montani non classificati di bonifica ai sensi del precedente art. 2, |
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Art. 11 - Funzioni dei Consorzi di bonifica1. Fermo restando la competenza dell’Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all’art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all’art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a: a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d’irrigazione; b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali; c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione; d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia; e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica; f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti “con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)” N10 |
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Art. 12 - Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate1. I proprietari degli immobili, agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza di cui al precedente art. 2 concorrono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica. |
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Art. 12-bis - (Esecuzione e mantenimento delle opere minori)1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, |
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Art. 13 - Contributi regionali1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l’irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri: |
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Art. 14 - Soppressione dei Consorzi di bonifica1. Con l’istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3, sono soppressi, con le procedure previste dalla presente legge, tutti i Consorzi di bonifica integrale e montane attualmente esistenti e precisamente: a) Provincia di L’Aquila: 1) Alto e Medio Aterno 2) Fucino 3) Tirino, Piana di Navelli, Campo Imperatore 4) Canale Corfinio |
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Art. 15 - Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere1. Al fine di assicurare il proseguimento, per l’anno 1996, dell’attività d |
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Art. 16 - Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato, per l’anno 1996 in lire 12.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il m |
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Art. 18 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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