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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 01/08/2017, n. 40
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- L.R. 16/06/2020, n. 14
- L.R. 14/01/2020, n. 1
- Sent. Corte Cost. 27/12/2018, n. 245
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge detta disposizioni volte a promuovere, nel rispetto della normativa statale vigente, il recupero del patrimonio edilizio esistente |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definiscono: a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31.12.2022 N7; detti vani e locali devono essere situati all'interno dell'edificio |
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Art. 3 - (Disciplina degli interventi di recupero)1. Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali di cui all’articolo 2, comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. E’ in ogni caso escluso il cambio di destinazione d’uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto. 2. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il recupero dei vani e locali di cui all’articolo 2, comma 1, è in ogni caso consentito previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vinc |
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Art. 4 - (Requisiti tecnici degli interventi di recupero)1. Gli interventi di recupero dei vani e locali di cui all’articolo 2, comma 1, devono rispettare le superfici minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale ed il Regolamento Igienico-Sanitario nonché i parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di opere edilizie o mediante l'installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche atte a tale funzione. L'altezza interna dei vani e locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40 |
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Art. 5 - (Disposizioni applicative ed ambiti di esclusione)1. I Comuni, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono individuare, con deliberazione del Consiglio comunale, ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motiv |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 9 della L.R. 96/2000)1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”), al fine di promuovere una continuità eco |
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Art. 7 - (Applicazione del Piano Demaniale marittimo regionale sulle aree della Riserva Naturale Pineta Dannunziana) |
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Art. 8 - (Monitoraggio e clausola valutativa)1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate. 2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti p |
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Art. 9 - (Norma finanziaria)1. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l’anno 2017 in euro 500.000,00, corrisposti alla Regione Abruzzo, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio finanziario 2017 nel capitolo di nuov |
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Art. 10 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
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