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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 23/05/2022, n. 7
L. R. Molise 23/05/2022, n. 7
L. R. Molise 23/05/2022, n. 7
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Art. 1 - Modifiche della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 51. All'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 5 (Disciplina regionale delle attività artigianali), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: "a) la formulazione di pareri in merito alla normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;"; b) le lettere k) ed I) del comma 1, sono abrogate. 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5/2021, è abrogata. 3. L'articolo 11 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato. 4. All'articolo 12 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Registro delle imprese"; |
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Art. 2 - Modifiche della legge regionale 24 marzo 2011, n. 61. All'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a li |
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Art. 3 - Modifiche della legge regionale 30 luglio 1998, n. 71. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Nel caso di immissioni programmate di pesci, previa autorizzazione dell'ufficio veterinario ASREM competente e soltanto per pesci appartenenti ad uno stesso lott |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 3-bis della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 301. All'articolo 3-bis della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanci |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2021, n. 11. L'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2021, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali) è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Modifiche di leggi regionali1. Alla legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4 (Disciplina regionale delle attività commerciali), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 43, comma 3, dopo la lettera c), i periodi "il rilascio del tesserino identificativo, munito del timbro a secco del comune apposto sulla foto del richiedente, è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari ad euro 100,00. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo perii nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rinnovato. Il tesserino identificativo non è cedibile o trasferibile." sono sostituiti dai seguenti periodi "Il rilascio del tesserino, munito del timbro del Comune di residenza, è subordinato al pagamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria comunale pari ad euro venti. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità di un anno solare e può essere rinnovato con le medesime modalità previste per il rilascio."; b) dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente: "Art. 44-bis 1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 si applicano a decorrere dal 1" gennaio 2023."; c) all'articolo 66, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "b-bis. gli interventi di potenziamento, da intendersi nell'aumento, per prodotti già autorizzati, del numero di colonnine di erogazione o l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi."; d) all'articolo 67, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. Ad ogni membro della commissione di collaudo, eccetto il segretario, è riconosciuto un rimborso spese forfettario pari ad euro centocinquanta per ogni visita di collaudo. Tali oneri sono a carico delle ditte richiedenti il collaudo."; 2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "intendendo con ciò la verifica dell'intero impianto di distribuzione.". 2. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), sono apportate le seguenti modifiche: a) N1 [all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti parole "30 aprile 2023";] b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente: "Art. 5-bis - Recupero ad uso residenziale dei pianoterra o seminterrati 1. È consentito il recupero locali a pianoterra e seminterrati ad uso residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a), nonché i seguenti requisiti: a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media del pianoterra e/o seminterrato non inferiore a metri 2,40; b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione; c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità; d) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio. 2. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei piani, la realizzazione di finestre, lucernari e bocche di lupo nel rispetto dei diritti dei terzi. 3. Il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti in ciascun comune perle opere di ristrutturazione.". 3. All'articolo 21 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 (Nuovo ordinamento della formazione professionale), il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Tutte le attività di cui al comma 1 possono essere espletate anche mediante ricorso a figure esterne all'Amministrazione regionale, ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l'opportunità.". 4. All'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "personale appartenente alla Regione e agli enti del "Sistema Regione Molise" di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/2012 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti parole "personale regionale appartenente al dipartimento competente in materia"; b) al comma 8, le parole "al comma 3", sono sostituite dalle seguenti parole "al comma 15-bis"; c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. I componenti esterni sono nominati con deliberazione di Giunta regionale sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dal direttore del dipartimento competente a seguito di apposito avviso pubblico da espletare nell'ambito delle professionalità di cui al comma 2.". 5. Omissis 6. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Stabilizzazioni1. N6 La Regione Molise, in coerenza con la prescritta ricognizione nella Regione Molise, negli enti strumentali del s |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. |
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Allegato A - Omissis
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