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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 30/03/1995, n. 10
L. R. Molise 30/03/1995, n. 10
- L.R. 23/05/2022, n. 7
- L.R. 09/12/2019, n. 16
- L.R. 07/05/2002, n. 5
- L.R. 03/03/2000, n. 15
- L.R. 03/08/1999, n. 27
- L.R. 08/04/1997, n. 7
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TITOLO I - Disposizioni generali e finalità |
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Art. 2 - Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione1. L'unitarietà delle politiche attive del lavoro, di cui al comma 1 dell'art. 1, si realizza attraverso il coordi |
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TITOLO II - Orientamento professionale |
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Art. 3 - Attività e servizi di orientamento1. Per la realizzazione delle finalità dell'art. 1, la Regione promuove e finanzia servizi e attività di carattere formativo e informativo rivolte alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile e diretti a fornire conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro. |
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TITOLO III - Osservazione sistematica del mercato del lavoro |
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Art. 4 - Finalità obiettivi ed organizzazione dell'attività di osservazione del mercato del lavoro1. N9 2. a) Rileva, elabora ed analizza anche a fini previsionali: - dati sulle unità produttive e l'attività economica, sullo stato dell'o |
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Capitolo I - Oggetto, destinatari e tipologie della formazione professionale |
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Art. 5 - Oggetto della formazione professionale1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione Molise organizza un sistema della formazione professionale capace di promuovere le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le abilità tecnico operativo necessarie per esercitare ruoli professionali nei settori di beni e servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato o di attività professionali libere, nonc |
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Art. 6 - Destinatari delle azioni formative1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa e sono programmati per offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro. 2. Per l'accesso ai diversi tipi |
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Art. 7 - Azioni di supporto1. La Regione, a sostegno delle attività di cui al precedente art. 5, promuove, attua e favorisce: |
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Capitolo II - Predisposizioni del programma annuale |
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Art. 8 - Direttive annuali1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, emana le direttive cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici, e/o privati, che propongono e realizzano interventi corsuali o attività individualizzate di cui all'art. 5. |
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Art. 9 - Progettazione e valutazione dei progetti.1. Ciascuna iniziativa formativa corsuale, comprese quelle a carattere ricorrente, o individualizzata deve essere proposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto redatto secondo le modalità previste dalle direttive annuali. 2. Le iniziative formative, corsuali o individualizzate, proposte sono sottoposte a |
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Art. 10 - Programma annuale dell'orientamento e della formazione professionale1. La Giunta regionale attua il piano triennale attraverso la predisposizione di programmi annuali, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale periodo il suddetto parere si intende positivamente reso. |
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Art. 11 - Monitoraggio e valutazione delle attività1. L'Assessorato alla formazione professionale, per offrire un supporto alla pianificazione e alla programmazione delle attività di medio e breve periodo e alla progettazione e programmazione format |
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Capitolo III - La gestione della formazione professionale |
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Art. 12 - Soggetti gestionali1. Le attività formative disciplinate dalla presente legge possono essere attuate: a) in forma diretta dalla Regione; b) in forma delegata dalle Province; c) in forma indiretta: |
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Art. 13 - Strutture formative ed ambiti operativi delle Agenzie formative territoriali (A.F.T.)1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso le Agenzie formative territoriali (A.F.T.) della Regione e degli enti di cui all'art. 5 della legge n. 845 del 1978, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative. |
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Art. 14 - Convenzioni1. Nelle convenzioni di cui all'art. 12 vengono stabiliti: a) il numero e le denominazioni degli interventi formativi, le sedi di svolgimento, la durata e il numero degli allievi; b) gli obiettivi, le metodologie e i contenuti formativi, le attrezzature e le tecnologie, i criteri e le modalità di accerta |
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Art. 15 - Revoca delle convenzioni1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta regionale o |
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Art. 16 - Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi1. L'iscrizione e l'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi progetti e pubblici |
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Art. 17 - Accertamento delle professionalità1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali. 2. Le prove si svolgono davanti ad una Commissione nominata dalle Province e composta da: a) un rappresentante della Provincia competente per territorio che la presiede; b) un rappresentante della Regione designato dall'Assessore regionale alla formazi |
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Art. 18 - Libretto personale di certificazione professionale1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale dev |
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Art. 19 - Beni prodotti1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione al lavoro vengono inventariati ed eventualmente alienati, previa comunicazione all'Assessorato competente, mediante: |
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Art. 20 - Attività libere di formazione professionale1. La Giunta regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purché non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale del programma annuale di formazione professionale. 2. L'autorizzazione è subordinata al risp |
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Art. 21 - Vigilanza e controllo1. La Regione o le Province per le attività delegate esercitano le funzioni inerenti: |
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Capitolo IV - Interazioni con il sistema scolastico e produttivo |
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Art. 22 - Raccordi con il sistema scolastico1. Al fine di instaurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attività educative della scuola, la Giunta regionale: a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività e di formazione tecnologica nell'ambito |
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Art. 23 - Raccordi con il sistema produttivo1. Le Agenzie formative territoriali possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con le |
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Capitolo V - Diritto alla formazione |
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Art. 24 - Servizi a diritto degli allievi1. La Regione promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti: a) la fornitura gratuita di libri di testo, dispense, materiale tecnico didattico, cancelleria ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile a |
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Art. 25 - Assicurazioni1. Tutti gli allievi dei corsi autorizzati secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i s |
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Capitolo VI - Gli operatori della formazione professionale |
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Art. 26 - Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati1. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della legge n. 845 del 1978, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli ent |
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Art. 27 - Mobilità del personale e collaborazioni professionali1. La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli previsti dall'albo di cui all'articolo precedente. 2. Gli operatori non impegnati in attività presso l'ente di ap |
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Capitolo VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 28 - Fondi per la formazione professionale1. I finanziamenti regionali per il sistema di formazione professionale ed i contributi confluiscono nel bilancio regionale, articolato per capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse, il cui ammontare è stabilito annualmente con legge di bilancio regionale tenendo conto delle indicazioni del piano triennale delle politiche attive del lavoro. |
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Art. 29 - Fondo speciale per il personale degli enti convenzionati |
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TITOLO V - Competenze istituzionali |
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Art. 30 - Competenze della regione1. Alla Regione competono le funzioni relative alla programmazione, regolamentazione indirizzo, coordinamento e valutazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge. 2. In particolare spettano alla Regione: - i rapporti con gli organi centrali e per |
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Art. 31 - Delega alle province1. La Regione delega alle Province competenti per territorio: - la gestione amministrativa dei Centri di formazione professionale e la realizzazione di interventi formativi di rilevanza provinciale; - la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attività formative convenzionate; |
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Art. 32 - Organizzazione1. N29 |
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Art. 33 - Consorzio regionale per i servizi formativi |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie in materia di personale |
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Art. 34 - Norme di accesso per la copertura di posti vacanti nell'amministrazione regionale1. In relazione a quanto previsto dall'art. 32 della presente legge ed allo scopo di realizzare la contrazione della consistenza numerica degli Operatori della Formazione Professionale iscritti nell'Albo regionale di cui al precedente art. 26, una quota parte non inferiore al 30%, nei concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili presso la Regione o gli Enti sub regionali, dopo il perfezionamento degli adempimenti prescritti dal |
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Art. 35 - Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio |
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TITOLO VII - Norme transitorie e finali |
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Art. 36 - Riequilibrio gestionale degli enti di formazione1. Per conseguire il risanamento delle situazioni di passività degli Enti gestori, relative agli anni formativi 1982/93, la Regione riconosce le spese sostenute dagli stessi per oneri di gestione, retr |
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Art. 37 - Funzioni provvisorie1. In fase di prima attuazione ove l'organizzazione delle attività del Settore Formazione Professionale non sia realizzata totalmente attraverso le strutture ed il personale regionale, o sia realizzata parzialmente dalle stesse, la Giunta regionale vi provvede mediante le strutture di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre l978, n. 845, attraverso il personale di detti organismi, purché si tratti di personale dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed |
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Art. 38 - Norme abrogate1. La legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, la legge regionale 28 ottobre 1987, n. 14 e la legge regionale 29 maggio 1990, n. 27, sono abrogate. |
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Art. 39 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'art. 4, comma 5, e art. 21, comma 2, della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281. Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in appositi capitoli del Titolo I, Sezione 2°, Rubrica 3°, Settore 5° dello stato di previsione delle uscite. 2. Gli oneri derivanti dall'art. 28, com |
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Art. 40 - Norma transitoria1. Nelle more della attivazione delle nuove procedure di cui al precedente art. 29, al fine di tutelare le erogazioni a personale iscritto negli albi d |
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Art. 41 - Pubblicazione1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 2. È fa |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Allegato C |
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18/11/2024
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