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L. R. Molise 30/07/1998, n. 7

Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/05/2022, n. 7
- L.R. 24/01/2018, n. 1
- L.R. 22/12/2017, n. 25
- L.R. 30/01/2017, n. 1
- L.R. 23/07/2016, n. 7
- L.R. 24/06/2011, n. 13
- L.R. 09/05/2007, n. 14
- L.R. 16/12/2005, n. 52
- L.R. 07/05/2003, n. 16
- L.R. 27/01/2003, n. 5
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esiste

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Art. 3 - Partecipazione e gestione

1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione della Commissione T

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Art. 4 - Licenza di pesca

N11

1. L'esercizio della pesca nelle acque inter

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Art. 5 - Tipi di licenza di pesca

1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:

a) licenza di tipo A):

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria

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Art. 6 - Sanzioni

N13

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Art. 7 - Zone protette e modalità per la costituzione

1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, la Regione, sentito il parere della commissione tecnica-consultiva regionale, provvede, con proprio atto, alla istituzione di "ZONE DI RIPOPOLAMENTO", "ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" e "ZONE DI FREGA". Per l'istituzione delle predette zone si tiene conto della lunghezza del corpo idrico nonché delle caratteristiche ambientali e vocazionali del corso d'acqua. In ogni caso la lunghezza di ciascuna di esse non può essere superiore ad un chilometro. N14

2. Le zone protette vengono istituite al fine di:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

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Art. 8 - Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale autorizzazione

1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con Trota Iridea (Salmo gairdneri), nelle acque di categoria "B" che dovranno, comunque, a

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Art. 9 - Controlli sanitari

1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della ASREM competente per territorio, atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. Nel caso di immissioni programmate di pesci, previa autorizzaz

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Art. 10 - Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico

1. Il Presidente della Giunta regionale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limi

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Art. 11 - Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici

1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

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Art. 12 - Opere per la risalita dei pesci

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di

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Art. 13 - Concessione di derivazione di acque pubbliche

1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

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Art. 14 - Carta ittica

1. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale.

2. La Carta deve contenere:

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Art. 15 - Piano regionale

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche la Regione predispone il Piano regionale per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici, di seguito denominato "piano". Tale strumento deve tener conto delle caratteristiche ambientali e vocazionali dei corpi idrici e deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. N48

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Art. 16 - Comitato tecnico-consultivo provinciale

N52

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Art. 17 - Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali

N53

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Art. 18 - Commissione tecnico-consultiva regionale

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, una Commissione Tecnico - Consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, così composta:

a) Assessore regionale alla Pesca competente in qualità di President

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Art. 19 - Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale

1. La Commissione ha funzioni tecnico consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.

2. È compito della Commissione esprimer

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Art. 20 - Acquacoltura

1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività imprenditoriale agricola e commerciale.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvale della collaborazione

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Art. 21 - Pesca sportiva - concessioni

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Regione, previa convenzione, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in àmbito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presen

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Art. 22 - Pesca a pagamento

1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alla Regione.

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Art. 23 - Trasporto di fauna ittica

1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorità di vigilanza.

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Art. 24 - Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria «A»

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Art. 25 - Suddivisione delle acque

N70

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Art. 26 - Categorie di acque

1. Sono classificate:

a) acque di categoria “A” (principali) quelle comprese nei corsi d’acqua e nei bacini naturali

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Art. 27 - Pesca nelle acque di categoria «a» - licenza di tipo «a» - attrezzi

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo «A» in corso di validità, è consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonché quelli di cui al successivo articolo:

a) TRAMAGLIO: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm. 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà del letto del fiume;

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Art. 28 - Pesca nelle acque di categoria «a», «b», «c» - attrezzi

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate:

a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque ami, collocate entro un raggio di metri 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto; N74

c) è vietato l'uso contemporaneo dei due attrez

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Art. 29 - Calendario di pesca - limitazioni - divieti

1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione. N78

2-bis. La pesca notturna è consentita, altresì, per la pratica del “Carpfishing”, catch and release ovvero “No Kill”, nelle acque di categoria “A” e “B”. N3

3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutto o in parte dei corsi o bacini d'acqua. N4

5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria «A», ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10.

6. Sono, altresì, esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime.

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Art. 30 - Divieti

1. È vietato l'esercizio di pesca:

a) con le mani;

b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;

c) con l’ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all’anguilla l’uso della luce è permesso solo per le fasi d’innesco e di preparazione delle

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Art. 31 - Autorizzazione per gare di pesca

1. L'autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalla Regione, ai Comuni, Organismi di promozione turistica e alle Associazioni dei pescatori sportivi o

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Art. 32 - Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici

1. La Regione autorizza, dietro motivata richiesta, Enti locali ed Istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari

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Art. 33 - Contenzioso amministrativo

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative, specificate nei singoli articoli.

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Art. 34 - Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi

1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservat

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Art. 35 - Danneggiamento al patrimonio ittico

1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione

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Art. 36 - Accertamento delle infrazioni

1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli Agenti addetti alla vigilanza di c

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Art. 37 - Compiti di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, dai carabinieri forestali, dalla Polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudizi

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Art. 37-bis - Divieti non sanzionati

N96

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Art. 38 - Tasse per licenze di pesca

1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 e della legge regionale n. 17/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:

a) licenza di tipo «A»:

- tassa di rilascio e annuale euro 53,85 + soprattassa euro 20,75;

b) licenza di tipo �

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Art. 39 - Spese per il funzionamento organi della pesca

1. Ai componenti della Commissione tecnico-consultiva regionale è attribuita una indennità, per giornata di seduta, pari a quella prevista dalla legg

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Art. 40 - Norma finanziaria

1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio così denominati:

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Art. 41 - Contenzioso in corso

All'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne commesse sino all'entrata in vigore della presente legge,

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Art. 42 - Abrogazione leggi e decreti precedenti

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38 ed i decreti afferenti la disciplin

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Art. 43 - Entrata in vigore della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in

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