N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 12, della L.R. 30/01/2017, n. 1, così recitava:

“Art. 16 - Comitato tecnico-consultivo provinciale

1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le Province, con deliberazione della Giunta, costituiscono un Comitato tecnico-consultivo per la pesca così composto:

a) Presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;

c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in àmbito locale da almeno un decennio;

d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'istituto Zooprofilattico;

f) due esperti designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali su proposta dell'Università del Molise.

2. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella Sede della Amministrazione provinciale, su convocazione del suo Presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio provinciale.”

Dalla redazione