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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 14/11/2011, n. 21
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- L.R. 13/04/2015, n. 16
- L.R. 04/12/2014, n. 33
- L.R. 23/12/2013, n. 49
- L.R. 29/11/2013, n. 44
- L.R. 27/12/2012, n. 45
- L.R. 27/11/2012, n. 37
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, sostiene l’agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse p |
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TITOLO I - MULTIFUNZIONALITA’ |
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CAPO I - AGRITURISMO |
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Art. 3 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dai soggetti di cui all’articolo 11, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Rientrano in particolare tra le attività agrituristiche: |
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Art. 4 - (Rapporto di connessione)1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con le attività agricole, che devono rimanere prevalenti. Il rapporto di connessione si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica. |
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Art. 5 - (Ospitalità)1. L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata, nel rispetto del rapporto di connessione, mediante l'utilizzo di camere o unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nel limite massimo di presenze risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui |
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Art. 6 - (Somministrazione di alimenti e bevande)1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana, nell'osservanza dei parametri e dei criteri riportati ai commi 2, 3 e 4. 2. Per il fine indicato al comma 1, l'impresa agricola esercente attività agrituristica garantisce che: a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale; |
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Art. 7 - (Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali) |
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Art. 8 - (Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)1. Rientra nell'attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, culturali, divulgativi, di pratica sportiva, escursionistici, di ippoturismo, promozionali, che favoriscono la crescita turistica e culturale, esercitati in modo autonomo e dietro pagamento del relativo corrispettivo, quali: |
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Art. 8-bis - (Aree e spazi attrezzati) |
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Art. 9 - (Fattoria didattica)1. L’organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l’azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta: |
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Art. 10 - (Attività e servizi complementari)1. Sono considerati complementari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 96/2006, le attività e i servizi che non generano un corrispettivo autonomo ris |
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Art. 11 - (Operatori agrituristici)1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 e che esercitano l’attività in base alle disposizioni stabilite dalla presente legge. 2. Per l |
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Art. 12 - (Elenco regionale degli operatori agrituristici)1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici. L’elenco contiene un’apposita sezione cui sono iscritti gli operatori agrituristici che svolgono l’attività di cui all’articolo 9. |
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Art. 13 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. Gli imprenditori che intendono svolgere l’attività agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 |
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Art. 14 - (Obblighi degli operatori)1. Oltre a quanto previsto all’articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a: a) comunicare l’eventuale sospensione dell’attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente; |
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Art. 15 - (Pubblicità dei servizi e prezzi)1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l'elenco delle camere con l'indicazi |
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Art. 16 - (Immobili destinati all’agriturismo)1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinaz |
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Art. 17 - (Recupero del patrimonio edilizio)1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazion |
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Art. 18 - (Barriere architettoniche)1. Ai fini del superamento e de |
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Art. 20 - (Formazione professionale)1. La Regione, direttamente o tramite gli enti di formazione accreditati, |
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Art. 20-bis - (Programmazione integrata di attività promozionali) |
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Art. 21 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione assembleare e sentite le organizzazioni professionali agricole, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo; in particolare il regolamento contiene: a) |
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Art. 23 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. 2. Chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 11, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. 3. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per: |
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Art. 24 - (Sospensione e cessazione dell’attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 23, comma 3, il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l’operatore agrituristico commetta un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 23, comma 3, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da venti a quaranta giorni. 2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all’artic |
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CAPO II - AGRICOLTURA SOCIALE |
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Art. 25 - (Caratteristiche)1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell’articolo 27: |
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Art. 26 - (Rapporto di connessione)1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a quell |
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Art. 27 - (Attività esercitabili)1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli. |
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Art. 28 - (Esercizio dell’attività)1. L’attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pu |
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Art. 29 - (Agricoltura sociale e impresa agricola)1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più coll |
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Art. 30 - (Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale)1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agric |
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Art. 31 - (Comunicazioni relative all’esercizio dell’attività)1. Gli imprenditori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all’inizio dell’attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazi |
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Art. 32 - (Immobili per l’agricoltura sociale)1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devo |
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Art. 33 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assemblear |
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Art. 34 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno quinquennale, fatto salvo |
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Art. 35 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. L’imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all’articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio, con contestuale d |
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Art. 36 - (Sospensione e cessazione dell’attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 35, comma 2, il Comune sospende l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l’operatore commette un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione d |
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CAPO III - ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE CON L’ATTIVITÀ AGRICOLA |
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Art. 37 - (Vendita diretta)1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’ |
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Art. 38 - (Trasformazione di prodotti aziendali)1. È attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civil |
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Art. 39 - (Produzione di energia)1. La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinnovabi |
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Art. 40 - (Contoterzismo)1. L’attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando |
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Art. 42 - (Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi)1. L’attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi è considerata att |
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Art. 42-bis - (Ospitalità di animali) |
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TITOLO II - DIVERSIFICAZIONE |
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Art. 43 - (Definizione)1. Per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agri |
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Art. 44 - (Tipologia delle attività)1. Le tipologie delle attività esercitabili ai sensi dell’articolo 43 sono individuate |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 45 - (Contributi)1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, specificando in particolare: |
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Art. 46 - (Vincolo di destinazione)1. Le opere e gli allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al Tit |
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Art. 47 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali rispettivamente per euro 350.000 |
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Art. 48 - (Disposizioni transitorie e finali)1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. N13 Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/2002 proseguono l’esercizio dell’attività in base all’autorizzazione originariamente rilasciata se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all’articolo 4 della presente leg |
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Art. 49 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 3/2002; b) la legge regionale 6 novembre 2002, n. 22 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: Norme per l’attività agrituristica e per il |
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