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Regolam. R. Marche 13/05/2004, n. 3

Attuazione della L.R. 3.4.2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Connessione e complementarità dell'attività agrituristica)

1. L'attività agrituristica si considera connessa e complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l'ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.

2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell'esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prim

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Art. 2 - (Verifica del rapporto di connessione e complementarità)

1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l'operatore agrituristico è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione, una dettagliata relazione sulle attività agricola ed agrituristica svolte dalla quale risulti:

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Art. 3 - (Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande)

1. Nel caso di aziende che esercitano l'attività di somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35 per cento del valore della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva 75/268/CEE

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Art. 4 - (Coordinamento regionale)

1. La Regione coordina le attività di verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla let

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Art. 5 - (Norme igienico-sanitarie)

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155

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Art. 6 - (Macellazione di animali allevati in azienda)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione

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Art. 7 - (Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne)

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o all'interno della c

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Art. 8 - (Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda)

1. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale cucina-labora

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Art. 9 - (Etichettatura dei prodotti)

1. I prodotti di salumeria, le conserve, le confetture e le marmellate destinati alla vendita devono riportare l'etichettatura di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e succ

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Art. 10 - (Congelamento dei prodotti aziendali)

1. È consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata ad essere utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.

2. Possono essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature

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Art. 11 - (Iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici)

1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata alla struttura regionale competente in materia e va corredata:

a) della documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, allegando gli atti che dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto;

b) di

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Art. 12 - (Autorizzazione)

1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità (allegato 6).

2. I soggetti interessati presentano domanda (allegato 7) corredata della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione che consenta di verificare il rapporto di connessione e complementarità in base a quanto indicato dall'articolo 2, nonché di definire il volume delle attività agrituristiche

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Art. 13 - (Classificazione)

1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della R

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Art. 14 - (Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4 è abrogato.

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Allegato 1 (articolo 1, comma 3) - Tabella per la determinazione del tempo - lavoro per le aziende agricole che svolgono attività agrituristica

Omissis

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Allegato 2 (articolo 1, comma 6) - Tabella per la determinazione del tempo - lavoro relativo alle attività agrituristiche

Omissis

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Allegato 3 (articolo 5) - Norme igienico-sanitarie

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aeroilluminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto soccorso.

2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

5. La produzione, la preparazione, il confez

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Allegato 4 (articolo 6) - Macellazione di animali allevati in azienda

1. La macellazione degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

2. Ai sensi del d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559 e del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 495, la macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all'anno con un massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Il locale previsto al punto 2, le cui dimensioni dovranno in ogni caso tenere conto dell'effettiva capacità di macellazione dovrà possedere i seguenti requisiti specifici:

a) sufficiente grado di illuminazione ed aerazione;

b) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio, nel caso in cui il numero di animali macellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 capi a settimana è sufficiente che il pavimento (lavabile e disinfettabile) sia sistemato in modo tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio;

c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri;

d) soffitto facilmente pulibile;

e) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario per lo stordimento prima della macellazione. secondo la normativa

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Allegato 5 (art. 11, comma 1) - Fac-simile modello domanda iscrizione

Omissis

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Allegato 6 (art. 12, comma 1) - Fac-simile modello autorizzazione comunale

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Allegato 7 (art. 12, comma 2) - Fac-simile richiesta autorizzazione

Omissis

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Allegato 8 (art. 12, comma 4) - Fac-simile modello rinnovo autorizzazione

Omissis

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Allegato 9 (art. 12, comma 5) - Fac-simile modello denuncia subentro

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Allegato 10 (art. 13) - Criteri classificazione aziende agrituristiche

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SPIEGAZIONI PER L'ATTRIBUZIONIE DEL LIVELLO DI CLASSIFICAB - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI

b.1 - Riscaldamento autonomo in camera o in appartamento (punti 3):

Presenza di riscaldamento autonomo in ogni singolo appartamento e/o di almeno un termostato in ogni singola stanza. Non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale. Il riscaldamento autonomo deve essere nel rispetto delle disposizioni comunali. Se tale requisito è presente solo in parte degli alloggi e/o in parte delle camere non può essere attribuito il punteggio.

b.2.a - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa adibita anche a sala ristorazione (punti 1):

Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa adibita anche a sala di ristorazione comune. La sala di ristorazione deve essere predisposta per il numero massimo di ospiti che l'azienda può accogliere e comunque di dimensione minima di 16 mq. In tale sala inoltre, gli ospiti si possono dedicare ad altre attività. Se l'azienda dispone di sola sala ricreativa o di sola sala ristorazione il punteggio è limitato ad 1 punto.

b.2.b - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa distinta dalla sala ristorazione (punti 2):

Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa attrezzata con una serie di intrattenimenti (es. angolo biblioteca, sala TV, ecc.) distinta dalla sala ristorazione. Tale sala deve avere almeno le dimensioni di 12 mq.

b.3 - Illuminazione degli spazi esterni (punti 1):

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C - REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI

c.1 - Colture praticate




c.2 - Produzioni a basso impatto ambientale (punti 3)

Si calcola per aziende che aderiscono alle misure A1, A2 (superficie parziale), D3 del Reg. CEE 2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 "adozione di tecniche di basso impatto ambientale" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.

c.3 - Produzioni biologiche (punti 6)

Si calcola per aziende che aderiscono alla misura A2 (superficie totale) del Reg. CEE 2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 "adozione di tecniche di coltivazione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.

c.4 - Siepi e boschi

il punteggio viene assegnato se in azienda risultano presenti:


da 50 a 99 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU

punti 1

oltre 100 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU

punti 2

Presenza di un bosco naruraliforme pari ad almeno il 15% della SAU

punti 3


c.5 - Presenza di coltivazione/allevamento a

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D - REQUISITI dei SERVIZI

d.1.a - Servizi di prima colazione (punti 1)

Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione.

d.1.b - Trattamento di mezza pensione (punti 3)

Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di mezza pensione.

d.1.c - Trattamento di pensione completa (punti 4)

Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di pensione completa.

d.2.a - Presenza nel menù di almeno due piatti preparati con prodotti tradizionali (punti 1)

Presenza nei menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, di almeno due piatti della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs. n. 173/98).

d.2.b - Presenza di un menù interamente preparato con prodotti tradizionali (punti 2)

Presenza di menu, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, interamente preparato con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs. n. 173/98).

d.3 - Servizio di assaggio e degustazione (punti 2)

Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di degustazione.

d.4 - Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale in locali comuni (punti 1)

Se l'azienda mette a disposizione degli ospiti in locali comuni, materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza ad esempio con le indicazioni di percorsi naturalistici, storici, culturali, di manifestazioni artistiche ecc. ed eventuale materiale divulgativo sulle attività condotte ed organizzate a livello aziendale.

d.5 - Aree dedicate all'esposizione di attrezzi connessi all'agricoltura con adeguata segnalazione e disponibilità a visite didattiche guidate (punti 2)

Allestimento di un'area in cui l'ospite può osservare le principali attrezzature usate nel pa

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SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE


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ATTRIBUZIONE SIMBOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE


NUMERO SIMBOLI

REQUISITI CARATTERISTICI



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Allegato 11 (art. 13, comma 4) - Scheda per la classificazione

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