N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 28, comma 11, della L.R. 18/04/2019, n. 8, così recitava:

“Art. 19 - (Norme igienico-sanitarie)

1. Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per l’abitabilità e l’agibilità dei locali di civile abitazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.

2. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell’altezza fino al limite minimo di 2,20 metri, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore, per le camere a un letto e per i locali servizi, a 18 metri cubi e, per le camere a due letti, a 23 metri cubi. Resta fermo l’obbligo di assicurare un’altezza media minima di 2,50 metri e una superficie minima di 7 metri quadrati per le stanze da un letto e di 11 metri quadrati per le stanze a due letti, con un incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più. La frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all’unità superiore.

3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno e dotate di servizio autonomo di cucina è fissata in 26 metri quadrati. Possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di presenza di bambini fino a dodici anni.”

Dalla redazione