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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 15/11/2010, n. 16
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/11/2023, n. 19
- L.R. 09/05/2019, n. 11
- L.R. 05/02/2013, n. 2
- L.R. 29/06/2012, n. 22
- L.R. 26/03/2012, n. 4
- L.R. 28/12/2011, n. 28
- L.R. 31/10/2011, n. 20
- Sent. Corte Cost. 15/06/2011, n. 187
- L.R. 09/05/2011, n. 9
- L.R. 28/12/2010, n.20
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Art. 1 - Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Modifica alla l.r. 4/2010)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 9 febbraio 2010, |
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Art. 9 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Modifiche alla l.r. 36/2005)1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari". 2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 36/2005 |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Funzioni dei consorzi di bonifica) |
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Art. 19 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - (Modifiche alla l.r. 27/2009)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente: "c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;". 2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: "non detentive". 3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: "2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.". 4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.". 5. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: "3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.". 6. Al comma 1 degli articoli 23 e 24 della l.r. 27/2009 le parole: "ha la resi |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - (Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977) |
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Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 6/2007)1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) è sostituita dalla seguente: "b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime;". |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - (Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane)[1. Per la tutela della sanità e dell’igiene pubblica, al fine di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla |
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Art. 31 - (Modifica alla l.r. 60/1997)1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articol |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - (Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008)1. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nei commi seguenti. 2. Sono trasferite: a) al Comune di Saltara le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Istruttore tecnico direttivo), C5 (Istruttore amministrativo – ufficio segreteria) e C5 (Istruttore tecnico geometra); b) al Comune di Barchi le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Funzionario amministrativo) e D1 (Ragioniere economo); c) alla Regione le due unità di personale a tempo indeterminato di categoria D3 (Funzionari agronomi). |
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Art. 34 - (Modifica alla l.r. 21/2003)1. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei install |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l’ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - (Modifiche alla l.r. 9/2006)1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11 lu |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - (Strutture assistenziali)1. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e |
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Art. 42 - (Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)1. N2 2. La lettera n-decies) del numero 6) dell'allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente: "n-decies) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori: 1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW; 2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW; 3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010; 4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010.". |
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Art. 43 - Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bo |
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Tabella A - Tabella E Omissis
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Prospetti 1–2 - Elenco 2 Omissis
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27/11/2024
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