Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 28/12/2011, n. 28, così recitava:

“1. Fino all’approvazione della legge regionale di riordino degli interventi di bonifica e irrigazione, i consorzi di bonifica:

a) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) eseguono, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni con la relativa manutenzione e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.”

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