Articolo modificato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 28/12/2010, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 27 - (Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è inserita la seguente:

"e-bis) la nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), nonché la nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, anche di iniziativa privata, e loro varianti nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);".

2. L'articolo 72 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.".

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all'aggiornamento delle tabelle parametriche entro il 30 giugno 2011, i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992, come modificato dal presente articolo.

4. Il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione") si applica fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 è abrogato.”

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