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Sent.C. Cass. 06/11/2007, n. 23089

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Somme dovute all’appaltatore - Relativi interessi moratori e legali
1. In caso di risoluzione di appalto di un contratto d’opere pubbliche per inadempimento dell’Amministrazione, sulle somme da corrispondere all’appaltatore all’esito dello scioglimento del rapporto, sono dovuti, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 62/1063, gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli acconti solo per le voci che attengono al pagamento di rate già maturate per lavori eseguiti, mentre per le altre voci di credito dell’impresa, quali il valore dei materiali presenti in cantiere o il decimo dei lavori non eseguiti, sono dovuti solo gli interessi legali dalla domanda o dalla messa in mora.

1. Conf. Cass. 29 novembre 1983 n. 7150.[R=W29N837150] 1a. Sulla risoluzione del contratto d’appalto ved. Cass. 10 agosto 2007 n. 17630 R (Rescissione o risoluzione del contratto d’appalto disposta dalla P.A. appaltante ex artt. 340 e 341, L. oo.pp., 1865/2248, All. F - Effetti); 25 maggio 2007 n. 12326 R [Rescissione del contratto ex artt. 332 e 340, L. 1865/2240, All. F - Non è deducibile concorso di colpa della P.A. per non avere (o invece per avere) tempestivamente bandito nuova gara]; 24 maggio 2007 n. 12162 R (Risoluzione del contratto per inadempimento del committente - Diritti del committente); 24 aprile 2007 n. 9907 R (Recesso dal contratto di appalto del Genio militare senza indennizzo, ex art. 14, R.D. 32/366, prima del completamento della consegna - Ammissibilità); 31 luglio 2006 n. 17294 R. 1c. Agli artt. 35 e 36 del Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 62/1063 corrispondono gli artt. 29 e 30, D.M. 19 aprile 2000 n. 145: ved. «Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici».
[D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35 (1c)][R=DPR106362]

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