Sent.C. Cass. 05/07/1994, n. 6332 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2043

Sent.C. Cass. 05/07/1994, n. 6332

45237 45237
1. Ingegneri ed architetti - Sanzione disciplinare di un ordine ingegneri - Ricorso dell'ingegnere interessato. 2. Ingegneri ed architetti - Procedimento disciplinare contro un ingegnere.
1. Il ricorso per cassazione (alle sezioni Unite della Corte) contro le decisioni del Consiglio nazionale degli ingegneri è consentito - oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357 (eccesso di potere ed incompetenza) - anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente. 2. Nel caso di illecito disciplinare per violazione della dignità professionale della categoria degli ingegneri, il riferimento agli abusi ed alle mancanze di cui all'art. 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è sufficiente ad integrare la contestazione, sempreché l'incolpato sia posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa.

1. Ved. Cass. S.U. 16 maggio 1992 n. 5888 [R=W16MA925888] su ricorso per violazione di legge. 2. Ved Cass. 29 ottobre 1992 n. 11780 R. 1. e 2. Ved. Cass. S.U. 29 ottobre 1992 n. 11780,R procedimento disciplinare contro un geometra ; Cass. S.U. 16 maggio 1992 n. 5888, [R=W16MA925888] sulla interpretazione dell'art. 111 della Costituzione; Cass. S.U. 17 gennaio 1991 n. 401.[R=W17GE91401]
1. e 2. Cost. art. 111 ; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 17 e 43R

Dalla redazione